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Sentenza

Sentenza n. 2075/2026 - Milano, Sezione 5

per l’ottemperanza della sentenza n. 154/2025 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 297/2024, pubblicata in data 09.04.2025, notificata in data 20.05.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'erogazione della carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 154/2025, passata in giudicato. La sentenza aveva dichiarato il diritto della ricorrente a beneficiare della somma di 500 euro annui prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, mediante accredito sulla carta docente, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2021/22, e aveva condannato il Ministero al relativo pagamento tramite carta elettronica. La ricorrente ha lamentato che il Ministero non avesse accreditato le somme. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. L'amministrazione si è costituita, ma non ha contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che il termine dilatorio di 120 giorni era stato rispettato e che la pretesa della ricorrente risultava documentata. In assenza di contestazione da parte dell'amministrazione circa il mancato adempimento, il Tribunale ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione, su istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato direttamente dalla creditrice decorso inutilmente il termine assegnato e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante funzionario delegato e con il possibile ausilio delle strutture amministrative indicate in motivazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di verificare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivamente proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto riconosciuto dal giudice ordinario all'erogazione annuale della carta docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare integrale esecuzione a una sentenza passata in giudicato quando l'obbligo risultante dal titolo non sia stato adempiuto e l'inadempimento sia documentato e non contestato dall'amministrazione.
  • È rispettato il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 quando tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso per ottemperanza siano trascorsi almeno 120 giorni.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore successiva all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto un compenso per l'esercizio delle funzioni di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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