Sentenza del 16/01/2019 n. 866 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2001, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva determinato un maggior reddito imponibile, maggiori IRPEG e IRAP e applicato sanzioni. La società contestava, tra l’altro, il recupero a tassazione di perdite su crediti, accantonamenti per incentivazione e premi, imposte sostitutive, costi relativi a beni immateriali e spese informatiche. L’Agenzia contestava invece la deducibilità dell’accantonamento al fondo oscillazione valori mobiliari e l’annullamento delle sanzioni per la tardiva o irregolare trasmissione telematica della dichiarazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo della società, rilevando una motivazione apparente sul capo f) dell’avviso, relativo ai costi per beni immateriali ammortizzabili, e ha accolto integralmente il secondo motivo, censurando la motivazione generica e insufficiente della CTR sui punti b), d) ed e), riguardanti perdite su crediti, accantonamenti e imposte sostitutive. Gli ulteriori motivi della società sono stati dichiarati assorbiti, mentre il decimo è stato dichiarato inammissibile. Quanto all’Agenzia, è stato rigettato il motivo sull’indeducibilità dell’accantonamento al fondo oscillazione valori mobiliari, ritenuto assimilabile a una svalutazione o perdita deducibile, ma è stato accolto il motivo sulle sanzioni: la dichiarazione telematica si considera ricevuta solo con la comunicazione di ricezione e, in caso di scarto, il contribuente deve ritrasmetterla tempestivamente. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61
Norme sui requisiti della sentenza tributaria e sull’appello.
La decisione del giudice tributario deve contenere una motivazione effettiva e specifica; il mero richiamo alla sentenza di primo grado, senza spiegare le ragioni dell’adesione, può integrare motivazione apparente.
Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Motivi di ricorso per cassazione relativi alla nullità della sentenza e all’omesso o insufficiente esame di fatti decisivi.
Una motivazione lacunosa o meramente apparente, che non esamini le contestazioni rilevanti, giustifica la cassazione con rinvio.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, comma 4, TUIR
Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalla legge.
Il principio della tipicità degli accantonamenti deducibili non esclude la deduzione quando l’accantonamento concreto sia qualificabile come svalutazione o perdita rientrante in una fattispecie fiscale prevista.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 71, TUIR
Disciplina degli accantonamenti per svalutazione e rischio su crediti.
L’accantonamento relativo ai titoli può essere deducibile se, nella sostanza, corrisponde a una svalutazione o perdita del credito riconducibile alla disciplina fiscale dei crediti.
D.M. 31 luglio 1998, artt. 8, 9, 10 e 11
Disciplina della presentazione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni di ricezione o scarto.
La dichiarazione telematica si considera ricevuta con la comunicazione dell’Amministrazione finanziaria; in caso di errore bloccante o scarto, il contribuente deve correggere l’errore e procedere a un nuovo invio.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1
Disciplina delle sanzioni relative agli obblighi dichiarativi.
La mancata o tardiva ritrasmissione della dichiarazione dopo lo scarto può comportare sanzioni, anche se il primo errore o il malfunzionamento del software non sono imputabili al contribuente.
Art. 115 c.p.c.
Principio di non contestazione.
Chi denuncia in cassazione la violazione del principio di non contestazione deve indicare specificamente dove il fatto sia stato allegato, provato o riconosciuto come pacifico; in mancanza, il motivo è inammissibile.
Art. 371 c.p.c.
Disciplina del ricorso incidentale per cassazione.
Un ricorso autonomo proposto successivamente contro la stessa sentenza può essere qualificato come ricorso incidentale, se notificato e depositato nei termini previsti.
Massime di principio
- Il giudice tributario deve esaminare in modo specifico ciascuna contestazione rilevante: formule generiche come "doglianze generiche e non documentate" non sono sufficienti se non spiegano quali fatti siano mancanti e perché incidano sul rigetto.
- Il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado è legittimo solo se il giudice d’appello dimostra di aver valutato le censure e indica chiaramente le ragioni per cui condivide quella motivazione.
- In materia fiscale conta la sostanza economica dell’operazione: un accantonamento formalmente denominato in un certo modo può essere deducibile se corrisponde, nella realtà, a una svalutazione o perdita prevista dalla legge.
- Per le dichiarazioni telematiche è essenziale conservare la ricevuta di corretta trasmissione. Una comunicazione di scarto impone al contribuente di ritrasmettere la dichiarazione entro il termine utile, anche quando lo scarto dipenda da problemi tecnici o software.
- Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza impone di indicare con precisione gli atti processuali e i documenti su cui si fondano le censure; la mancata indicazione rende il motivo inammissibile.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente tutti gli aspetti sostanziali della controversia: il giudice di rinvio deve riesaminare i punti indicati dalla Corte e motivare nuovamente, tenendo conto dei principi stabiliti.
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