Cassazione Civile, Ordinanza n. 17917/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di usucapione ordinaria ventennale proposta da un soggetto che chiedeva di essere dichiarato unico proprietario di un immobile. Il Tribunale accolse la domanda. Successivamente, un terzo che aveva acquistato l'immobile in una procedura esecutiva immobiliare, dopo il decreto di trasferimento, propose appello deducendo: la nullità o inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del primo giudizio perché eseguita alla società debitrice già fallita e non al curatore; la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio, per mancata evocazione del curatore fallimentare e dei creditori ipotecari; l'inopponibilità della sentenza di usucapione al fallimento, al terzo aggiudicatario e al terzo acquirente del creditore ipotecario; l'inefficacia della sentenza per mancata trascrizione della domanda giudiziale. La Corte d'appello dichiarò l'appello tardivo, ritenendo che la notifica della sentenza al dante causa avesse fatto decorrere il termine breve anche nei confronti del successore a titolo particolare. In cassazione il ricorrente censurò tale impostazione con due motivi: primo, sostenendo che la vendita forzata non sarebbe assimilabile alla vendita volontaria e che, quindi, la notifica al debitore esecutato non poteva far decorrere il termine breve per l'aggiudicatario; secondo, contestando che la perdita di capacità processuale del fallito fosse rilevabile d'ufficio e deducendo la necessaria evocazione della curatela e del creditore ipotecario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'aggiudicazione in sede esecutiva costituisce acquisto a titolo derivativo e che, pertanto, il successore a titolo particolare nel diritto controverso è soggetto agli effetti della notificazione della sentenza eseguita al dante causa dopo la successione, con decorrenza del termine breve di impugnazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la perdita di capacità processuale del fallito è relativa e può essere eccepita solo dalla massa, tramite il curatore, e che, nel caso concreto, la mancata evocazione del curatore e del creditore ipotecario comporta semmai inopponibilità della sentenza nei loro confronti, non nullità del giudizio; in ogni caso, il ricorrente non era legittimato a far valere tali vizi in ragione della tardività dell'appello. È stato inoltre dichiarato inammissibile per tardività il ricorso incidentale adesivo della banca, e la Corte non ha provveduto sulle spese per l'inammissibilità delle costituzioni delle controparti. Disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 c.p.c.
primo, terzo e quarto comma; richiamo al quarto comma
il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare, ma la notificazione della sentenza al dante causa dopo la successione fa decorrere il termine breve anche nei suoi confronti; il dante causa conserva poteri processuali fino all'estromissione.
artt. 325 e 326 c.p.c.
disciplinano il termine breve di impugnazione, decorso il quale l'appello è tardivo; la notificazione della sentenza al dante causa è idonea a far decorrere tali termini anche verso il successore.
art. 370 c.p.c.
il controricorso va notificato entro il termine di 40 giorni; la notifica tardiva rende inammissibile la costituzione del resistente.
art. 82 r.d. n. 37/1934
quando il difensore ha domicilio in un circondario diverso da quello della corte d'appello, la notifica presso la cancelleria della corte è valida ai fini del termine per il controricorso.
artt. 2913 e 2919 c.c.
richiamati dal ricorrente, ma ritenuti non idonei a escludere l'opponibilità dell'usucapione all'aggiudicatario; la vendita forzata non sottrae il bene all'effetto dell'usucapione.
art. 42 r.d. n. 267/1942
la perdita di disponibilità dei beni del fallito opera nei limiti della massa; la capacità processuale del fallito non si considera assolutamente eliminata verso terzi.
art. 43 r.d. n. 267/1942
la legittimazione processuale relativa alla massa è attribuita al curatore; i relativi vizi sono deducibili dal curatore e non dalla controparte.
art. 44 l. fall.
richiamato come sistema vigente ratione temporis, a sostegno della successione degli effetti processuali del fallimento.
artt. 75, 299 e 300 c.p.c.
richiamati per la dedotta perdita di capacità processuale e interruzione del processo, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto ricorresse una nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
art. 41 d.lgs. n. 385/1993
riconosce al creditore fondiario il potere di iniziare o proseguire l'esecuzione individuale anche in costanza di fallimento, con conseguente irrilevanza della mancata evocazione del curatore ai fini della validità della procedura esecutiva individuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'acquisto del bene in sede di esecuzione forzata, pur avvenendo mediante provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura derivativa: l'aggiudicatario subentra nella posizione del debitore esecutato e può essere considerato successore a titolo particolare nel diritto controverso.
- La notificazione della sentenza eseguita al dante causa dopo la successione a titolo particolare è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione anche nei confronti del successore, che non è terzo in senso sostanziale.
- La sentenza che accerta l'usucapione ha natura dichiarativa e la sua trascrizione ha funzione di pubblicità-notizia, priva di efficacia sostanziale ai fini del conflitto con acquisti derivativi successivi.
- La dichiarazione di fallimento non determina, di regola, una perdita assoluta di capacità processuale del fallito: il relativo vizio è posto a tutela della massa ed è deducibile dal curatore, non dalla controparte né rilevabile d'ufficio in via generale.
- La mancata evocazione in giudizio del curatore fallimentare o del creditore ipotecario procedente non comporta automaticamente nullità del giudizio di usucapione, ma può determinare, secondo i casi, la sola inopponibilità della sentenza ai soggetti non citati.
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