Sentenza n. 8361/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Roma sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Roma sull’istanza presentata il 12 ottobre 2023 per ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha comunicato di avere accolto l’istanza, rilasciando un permesso di soggiorno con scadenza 30 aprile 2028. Il giudice ha quindi rilevato la sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto e ha concesso la conversione del permesso di soggiorno. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., è stato dato avviso alle parti della possibile causa di improcedibilità. In considerazione della natura processuale della pronuncia, le spese di lite sono state compensate. È stata accolta la domanda di liquidazione degli onorari del difensore, quantificati in complessivi euro 903,25, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibile sopravvenuta esistenza di una causa di improcedibilità del ricorso
Il giudice deve avvisare le parti della possibile rilevazione d’ufficio di una causa di improcedibilità, consentendo il contraddittorio sul punto.
art. 4, comma 9, D.M. 55/2014
somme ridotte del 50% in ragione della pronuncia in rito
È richiamato per la riduzione dei compensi professionali in ragione della pronuncia in rito.
art. 130 d.P.R. 115/2002
È richiamato per l’ulteriore riduzione applicata alla liquidazione degli onorari del difensore.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto dall’interessato.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto elimina l’interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia sull’illegittimità del precedente silenzio, anche quando il provvedimento sia adottato dopo la proposizione del ricorso.
- Prima di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve dare alle parti avviso della possibile causa di improcedibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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