Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23860/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore dipendente di un ente pubblico non economico volta ad ottenere il pagamento di una maggiore indennità chilometrica per l’uso del proprio automezzo nel raggiungere il luogo di lavoro, rispetto a quanto già spontaneamente corrisposto dalla datrice di lavoro. Nei giudizi di merito era stata ritenuta corretta, ai fini del calcolo della distanza, l’interpretazione del concetto di "centro di raccolta" prevista dalla contrattazione collettiva applicabile al settore degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. In cassazione l’ente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse spiegato perché ritenere applicabile la contrattazione collettiva privatistica; 2) falsa applicazione del CCNL 7.12.2010 e del CIRL Puglia 10.6.2014, oltre a violazione dell’art. 1362 c.c., dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 165/2001, assumendo che un ente pubblico non economico debba applicare la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato e non quella privatistica; 3) violazione degli artt. 2, 40 e 40-bis d.lgs. 165/2001, contestando che una indennità di percorrenza chilometrica possa derivare da contrattazione collettiva privata in ambito di pubblico impiego; 4) violazione dell’art. 6 d.lgs. 78/2010, dell’art. 1, comma 3, l. 196/2009 e dell’art. 14 preleggi, sostenendo che la clausola contrattuale invocata fosse inefficace. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che per gli operai forestali assunti da amministrazioni pubbliche con contratto di diritto privato esiste una disciplina speciale, radicata in leggi statali e regionali, che consente l’applicazione della contrattazione collettiva privatistica per il trattamento giuridico-economico previsto, inclusa l’indennità chilometrica; ha inoltre escluso che l’art. 6 d.lgs. 78/2010 impedisse tale applicazione nel caso delle Regioni e dei relativi enti, trattandosi di vincoli non direttamente operativi ma di principi di coordinamento della finanza pubblica. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda del lavoratore.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha respinto il primo motivo ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello, ancorché non esplicitata con richiamo analitico alle norme, non integrasse un vizio autonomamente deducibile in cassazione, potendo essere sostituita dalla corretta motivazione giuridica resa dalla Corte di legittimità. Ha respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ricostruendo il quadro normativo speciale applicabile agli operai forestali dipendenti di amministrazioni pubbliche e ribadendo che l’applicazione del CCNL privatistico non esclude la natura pubblica del rapporto, né è incompatibile con il d.lgs. 165/2001 quando la legge regionale rinvii a quel contratto per il trattamento economico. Ha respinto anche il quarto motivo, osservando che l’art. 6 d.lgs. 78/2010 non opera direttamente per Regioni ed enti del servizio sanitario nazionale, ma come principio di coordinamento della finanza pubblica, sicché non basta per invalidare la clausola contrattuale applicata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    "nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto"

    il giudice non viola il principio iura novit curia se la soluzione di diritto è corretta, anche quando la motivazione non richiami espressamente tutte le norme applicabili

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la carenza di motivazione in diritto non assume di per sé rilievo come autonomo vizio se la decisione è comunque conforme a diritto

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    la Corte di cassazione può sostituire alla motivazione carente o errata la motivazione corretta quando il dispositivo sia conforme al diritto

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    sono i parametri processuali utilizzati per denunciare errori di diritto e nullità della sentenza

  • art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

    la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato è ricondotta alla materia dell'ordinamento civile e rientra nella competenza legislativa esclusiva statale

  • artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001

    definiscono l'ambito delle pubbliche amministrazioni e del lavoro pubblico contrattualizzato, ricomprendendo anche gli enti pubblici non economici regionali

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    include gli enti pubblici non economici tra le pubbliche amministrazioni

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    regola la contrattazione collettiva nel pubblico impiego, ma non esclude la disciplina speciale richiamata dalla normativa di settore

  • art. 40-bis d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente come limite alla contrattazione collettiva, ma ritenuto non ostativo nel caso concreto

  • art. 54 CCNL 7.12.2010 per addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

    la disposizione del contratto collettivo è applicabile al rapporto in forza del rinvio legislativo regionale per il trattamento economico dei lavoratori forestali

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione del contratto collettivo e del contratto integrativo regionale

  • art. 23 CIRL Puglia 10.6.2014

    richiamato quale fonte del diritto all'indennità chilometrica e del criterio di calcolo della distanza

  • art. 12, comma 3, l.r. Puglia n. 3/2010

    "Al personale operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale"

    costituisce il fondamento regionale dell'applicazione della contrattazione collettiva privatistica agli operai dell'agenzia

  • art. 7-bis d.l. n. 120/2021 conv. in l. n. 155/2021

    conferma a livello nazionale la possibilità di applicare ai lavoratori agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dalle amministrazioni pubbliche i relativi contratti collettivi nazionali, regionali e provinciali, nei limiti di spesa

  • art. 6 d.lgs. n. 78/2010

    "gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive"

    non si applica direttamente alle Regioni e agli enti del SSN, ma vale come principio di coordinamento della finanza pubblica; quindi non basta da solo a rendere inefficaci le clausole collettive invocate

  • art. 1, comma 3, legge n. 196/2009

    richiamato dalla ricorrente senza che la censura sia ritenuta decisiva

  • art. 14 preleggi

    richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a fondare l'invalidità della clausola collettiva nel caso concreto

  • art. 6, comma 20, d.lgs. n. 78/2010

    le disposizioni dell'art. 6 non si applicano in via diretta a Regioni, Province autonome ed enti del SSN, ma hanno natura di principi di coordinamento della finanza pubblica

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria alle dipendenze di amministrazioni pubbliche può trovare applicazione la contrattazione collettiva di diritto privato quando ciò sia previsto da una disciplina legislativa speciale; tale applicazione non è di per sé incompatibile con la natura pubblica del datore di lavoro o del rapporto.
  • Il rinvio normativo al contratto collettivo di settore può riguardare anche singole voci del trattamento economico, come l’indennità chilometrica, purché la fonte legislativa regionale o statale lo consenta espressamente o per implicito.
  • Nel giudizio di legittimità, la carenza di esplicita motivazione in diritto della sentenza impugnata non determina automaticamente nullità o cassazione se la soluzione adottata è conforme a diritto e la Corte può integrare la motivazione corretta ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
  • Le norme del d.lgs. 165/2001 sulla contrattazione collettiva del pubblico impiego non escludono l’applicazione di discipline speciali di settore che prevedano un diverso assetto contrattuale per particolari categorie di lavoratori pubblici.
  • Le disposizioni di contenimento della spesa pubblica richiamate in tema di indennità e trattamenti accessori non operano sempre come divieti immediatamente invalidanti per le Regioni e gli enti territoriali, potendo avere natura di principi di coordinamento finanziario da considerare nel quadro complessivo della spesa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.