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Sentenza

Sentenza n. 2099/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 00538/2023, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202400569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva respinto l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione e del diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria di un'area verde sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, classificata a rischio idraulico, ha impugnato l'ordinanza comunale che aveva ingiunto la demolizione della maggior parte di 24 opere realizzate senza titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica, applicando per alcune ulteriori opere una sanzione pecuniaria per mancato deposito della CILA. Le opere comprendevano cancelli, pavimentazioni, strutture metalliche, piscina fuori terra, palco, pergole e tettoie, riparo per auto, box, serra, servizio igienico, ricovero per animali e stagno con muretti. La società sosteneva che le opere fossero precarie, temporanee, prive di rilevanza edilizia o riconducibili all'edilizia libera prevista dagli artt. 136 e 137 della l.r. Toscana n. 65/2014. Aveva inoltre impugnato il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica, deducendo l'omessa acquisizione del previo parere della Soprintendenza e la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. In appello ha dedotto: eccesso di potere giurisdizionale del TAR per avere effettuato valutazioni di merito amministrativo; violazione degli artt. 136 e 137 della l.r. Toscana n. 65/2014; vizi del diniego paesaggistico per mancato previo parere della Soprintendenza; erronea qualificazione delle opere come non riconducibili all'edilizia libera; violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per acquiescenza e per mera riproposizione delle censure di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e condannato l'appellante alle spese, liquidate in euro 4.000 oltre accessori. Ha escluso l'eccesso di potere giurisdizionale: il TAR, verificando se il complesso delle opere integrasse una trasformazione urbanistica soggetta a permesso di costruire, aveva esercitato una valutazione giurisdizionale necessaria per applicare l'art. 134 della l.r. Toscana n. 65/2014, senza sostituirsi all'amministrazione. Nel merito ha condiviso la qualificazione unitaria delle opere: la loro destinazione alle attività ricreative della società e il loro asservimento all'intera proprietà dimostravano esigenze non transitorie e una trasformazione globale e tendenzialmente permanente dell'area. La trasformazione urbanistica non richiede una radicale compromissione dell'utilizzabilità del territorio, non coincide con la lottizzazione abusiva e può sussistere anche quando restino aree libere. Le opere non risultavano riconducibili alle fattispecie tassative di edilizia libera dell'art. 136 della l.r. Toscana n. 65/2014, né era stata provata la loro riconducibilità alle pergotende di cui all'art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 380/2001 o ad altre opere soggette a regime semplificato. La mera precarietà costruttiva e l'amovibilità non erano sufficienti, non essendo dimostrata la destinazione a esigenze meramente temporanee; l'uso continuativo dell'area quale circolo ricreativo deponeva in senso contrario. Le ulteriori censure relative al diniego paesaggistico sono state dichiarate inammissibili perché rivolte contro il provvedimento amministrativo e non contro la sentenza appellata, in violazione dell'art. 101, comma 1, c.p.a.; anche qualificate come riproposizione di motivi non esaminati, non potevano essere esaminate dopo il rigetto dei motivi diretti contro la sentenza.

Norme richiamate

  • art. 134 l.r. Toscana n. 65/2014

    Costituiscono trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio: a) gli interventi di nuova edificazione, e cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, diversi da quelli di cui alle lettere da b) a m), ed agli articoli 135 e 136

    La qualificazione come trasformazione urbanistica soggetta a permesso di costruire deve essere compiuta considerando l'impatto complessivo e l'asservimento dell'area determinati dall'insieme delle opere; non è necessario che il territorio sia reso inutilizzabile per la destinazione urbanistica prevista né che ricorra una lottizzazione abusiva.

  • artt. 136 e 137 l.r. Toscana n. 65/2014

    Le fattispecie di edilizia libera e gli interventi privi di rilevanza edilizia sono tassativi; la loro applicazione richiede la riconducibilità concreta delle opere alle ipotesi normativamente previste.

  • art. 135 l.r. Toscana n. 65/2014

    Le opere non dimostrate riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 135 non possono essere sottratte, per tale via, al regime del permesso di costruire.

  • art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 380/2001

    La riconducibilità di pergole o tettoie alla figura delle pergotende di edilizia libera deve essere provata mediante la dimostrazione delle caratteristiche proprie della fattispecie.

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    I motivi d'appello devono rivolgere una critica specifica alla sentenza impugnata; le censure dirette esclusivamente contro il provvedimento amministrativo, senza contestare la ratio decidendi della sentenza, sono inammissibili.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La relativa censura, non formulata come critica specifica alla sentenza di primo grado, non è stata esaminata in appello.

  • art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004

    La censura relativa al diniego di compatibilità paesaggistica è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità dell'appello, senza decisione nel merito.

Massime di principio

  • La qualificazione di una pluralità di opere come intervento unitario soggetto a permesso di costruire può fondarsi sull'impatto complessivo delle opere e sul loro asservimento funzionale all'intera area, quando esse determinino una trasformazione urbanistica globale e tendenzialmente permanente.
  • La trasformazione urbanistica rilevante ai fini dell'assoggettamento a permesso di costruire non richiede né una radicale preclusione degli usi urbanisticamente previsti né la configurabilità di una lottizzazione abusiva; è sufficiente un significativo asservimento del territorio a un uso antropico stabile.
  • La precarietà costruttiva o la facile amovibilità di un manufatto non escludono l'obbligo del titolo edilizio se l'opera è destinata a soddisfare esigenze non temporanee; la destinazione funzionale e l'uso continuativo prevalgono sulla sola tecnica costruttiva.
  • Le ipotesi di edilizia libera devono essere interpretate e applicate in modo conforme alle fattispecie tassativamente previste dalla legge; chi invoca tale regime deve dimostrare la concreta riconducibilità dell'opera alla specifica previsione normativa.
  • Nel giudizio d'appello amministrativo è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre la censura rivolta contro il provvedimento amministrativo senza confrontarsi con la motivazione e la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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