Cassazione Civile, Ordinanza n. 31871/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, con rettifica del reddito dichiarato a seguito di indagini bancarie. Dopo un primo accoglimento solo parziale in CTP e il rigetto dell'appello in CTR, proponeva ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 42, comma 2, 38, comma 5, e 32, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'Ufficio avesse contestato maggiori redditi senza indicare a quale categoria reddituale dovessero essere ricondotte le somme emerse dalle movimentazioni bancarie. Nelle more del giudizio di legittimità il ricorrente depositava memoria chiedendo l'estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 3 d.l. n. 119/2018, producendo documentazione sull'adesione e sul versamento delle rate, ma senza provare la notifica dell'istanza e degli allegati alla controparte ai sensi degli artt. 372 e 390 c.p.c.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha rilevato che la documentazione prodotta per la definizione agevolata non era assistita dalla prova della notificazione all'Agenzia delle Entrate, requisito necessario per poter valutare l'estinzione del giudizio. Ha quindi ritenuto che tale produzione fosse comunque indicativa del sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione e ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Non ha provveduto sulle spese, perché l'intimata non si è costituita. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la giurisprudenza che lo limita ai casi di inammissibilità originaria e non a quelle sopravvenute per difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare la violazione di legge sostanziale in sede di legittimità
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di avviso di accertamento
art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente come base della rettifica del reddito
art. 32, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente in relazione alle indagini bancarie e alla presunzione sui movimenti finanziari
art. 3 d.l. n. 119/2018
richiamato quale base della definizione agevolata delle controversie tributarie
art. 372 c.p.c.
richiamato per la produzione di documenti in cassazione e per la necessità della relativa notificazione alla controparte
art. 390 c.p.c.
richiamato in relazione al deposito di documenti e all'estinzione del giudizio
art. 3 d.l. n. 119/2018 conv. in legge
la Corte considera l'adesione alla definizione agevolata come elemento sopravvenuto idoneo a far emergere il difetto di interesse al ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
implicitamente richiamato nel passaggio sul c.d. doppio contributo, escluso perché l'inammissibilità è sopravvenuta
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la produzione di documenti relativi alla definizione agevolata della lite può incidere sull'interesse al ricorso, ma non consente la declaratoria di estinzione se non è provata la rituale notificazione della relativa istanza e dei documenti alla controparte nei modi prescritti.
- L'adesione a una procedura di definizione agevolata successiva alla proposizione del ricorso può determinare un sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione, con conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- Il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto quando l'inammissibilità dell'impugnazione non è originaria, ma sopravviene per il venir meno dell'interesse al ricorso.
- In sede di legittimità, la Corte non esamina il motivo di ricorso se sopravviene una causa che rende inutile la decisione sul merito della controversia.
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