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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31871/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, con rettifica del reddito dichiarato a seguito di indagini bancarie. Dopo un primo accoglimento solo parziale in CTP e il rigetto dell'appello in CTR, proponeva ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 42, comma 2, 38, comma 5, e 32, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'Ufficio avesse contestato maggiori redditi senza indicare a quale categoria reddituale dovessero essere ricondotte le somme emerse dalle movimentazioni bancarie. Nelle more del giudizio di legittimità il ricorrente depositava memoria chiedendo l'estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 3 d.l. n. 119/2018, producendo documentazione sull'adesione e sul versamento delle rate, ma senza provare la notifica dell'istanza e degli allegati alla controparte ai sensi degli artt. 372 e 390 c.p.c.

La decisione

La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha rilevato che la documentazione prodotta per la definizione agevolata non era assistita dalla prova della notificazione all'Agenzia delle Entrate, requisito necessario per poter valutare l'estinzione del giudizio. Ha quindi ritenuto che tale produzione fosse comunque indicativa del sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione e ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Non ha provveduto sulle spese, perché l'intimata non si è costituita. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la giurisprudenza che lo limita ai casi di inammissibilità originaria e non a quelle sopravvenute per difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare la violazione di legge sostanziale in sede di legittimità

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di avviso di accertamento

  • art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente come base della rettifica del reddito

  • art. 32, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente in relazione alle indagini bancarie e alla presunzione sui movimenti finanziari

  • art. 3 d.l. n. 119/2018

    richiamato quale base della definizione agevolata delle controversie tributarie

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per la produzione di documenti in cassazione e per la necessità della relativa notificazione alla controparte

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito di documenti e all'estinzione del giudizio

  • art. 3 d.l. n. 119/2018 conv. in legge

    la Corte considera l'adesione alla definizione agevolata come elemento sopravvenuto idoneo a far emergere il difetto di interesse al ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    implicitamente richiamato nel passaggio sul c.d. doppio contributo, escluso perché l'inammissibilità è sopravvenuta

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la produzione di documenti relativi alla definizione agevolata della lite può incidere sull'interesse al ricorso, ma non consente la declaratoria di estinzione se non è provata la rituale notificazione della relativa istanza e dei documenti alla controparte nei modi prescritti.
  • L'adesione a una procedura di definizione agevolata successiva alla proposizione del ricorso può determinare un sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione, con conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
  • Il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto quando l'inammissibilità dell'impugnazione non è originaria, ma sopravviene per il venir meno dell'interesse al ricorso.
  • In sede di legittimità, la Corte non esamina il motivo di ricorso se sopravviene una causa che rende inutile la decisione sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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