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Sentenza

Sentenza n. 490/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento 1) del provvedimento del -OMISSIS- con il quale la P.A ha negato l'accesso a parte della documentazione richiesta; 2) del provvedimento, nel frattempo maturato per silentium (silenzio rigetto - parziale) formatosi sulla istanza di accesso del 3 luglio 2025 formulata dal resistente, nonché per l'accertamento dell'illegittimità dell'atto della P.A., e/o dell'illegittimità dell'inerzia serbata dalla P.A., e/o dell'obbligo della stessa di provvedere sull'istanza parzialmente riscontrata con provvedimento espresso, e del diritto del ricorrente di accedere alla documentazione richiesta con condanna della P.A. agli adempimenti consequenziali;

Giustizia amministrativa202504214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale e silenzio-rigetto parziale sull'istanza di accesso del 3 luglio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'ostensione di documenti ritenuti necessari per tutelare le proprie posizioni nell'ambito di un procedimento cautelare civile ex art. 700 c.p.c. e dell'eventuale successivo giudizio di merito. L'istanza riguardava, tra l'altro, il modulo da allegare alla ricetta del medico di medicina generale per segnalare le ragioni di urgenza della visita specialistica, alcune note del Dipartimento assistenziale e di programmazione relative alle classi di priorità, il verbale integrale dell'UCAD, il disciplinare di organizzazione del CUP unico regionale e gli atti presupposti o connessi. L'ASL aveva riscontrato parzialmente l'istanza, dichiarando di non essere in possesso del modulo richiesto e producendo il disciplinare e altri atti in forma non integrale. La ricorrente ha contestato il riscontro, deducendo l'illegittimità del diniego e dell'inerzia e chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'accesso. Ha inoltre chiesto lo stralcio della produzione documentale tardivamente depositata dall'ASL e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di stralcio della produzione dell'ASL, rilevando che la ricorrente aveva comunque potuto replicare mediante il deposito di una memoria e di documenti e che, pertanto, il contraddittorio risultava rispettato. Quanto all'accesso, il ricorso è stato dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte respinto per infondatezza. Non è stato riconosciuto uno specifico obbligo ostensivo rispetto alla delibera regionale, anche perché l'ASL l'aveva comunque prodotta in giudizio e gli atti normativi pubblicati sul BURC possono essere reperiti presso l'organo emanante o mediante la pubblicazione ufficiale. In relazione al modulo, la dichiarazione del dirigente dell'ASL di non esserne in possesso ha escluso la possibilità di imporre all'amministrazione l'esibizione di documenti materialmente non detenuti; la ricorrente, inoltre, non aveva manifestato l'intenzione di proporre querela di falso contro tale dichiarazione. Il giudizio ex art. 116 c.p.a. prescinde dall'accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale sottostante, rimessa al giudice ordinario. Le spese sono state integralmente compensate. Sull'istanza di patrocinio a spese dello Stato il TAR ha rinviato la decisione, assegnando alla ricorrente quaranta giorni per depositare la documentazione reddituale relativa agli anni d'imposta 2023 e 2024 e la documentazione sull'indennità di accompagnamento, riservando la valutazione a una successiva camera di consiglio.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Il giudizio in materia di accesso consente di verificare il diritto all'ostensione, ma non impone al giudice amministrativo di accertare nel merito la pretesa sostanziale alla cui tutela l'accesso è strumentale.

  • art. 700 c.p.c.

    È richiamato quale sede della tutela cautelare civile cui la richiesta di accesso era strumentale; la fondatezza della pretesa sostanziale resta rimessa al giudice ordinario.

  • art. 74 d.P.R. n. 115/2002

    Il patrocinio a spese dello Stato presuppone, tra l'altro, la non manifesta infondatezza della pretesa.

  • art. 76 d.P.R. n. 115/2002

    Il limite di reddito per essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato [è individuato] in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione.

    La verifica reddituale deve riferirsi al reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, considerando anche redditi esenti o non assoggettati a imposizione e le variazioni intervenute successivamente.

  • art. 79 d.P.R. n. 115/2002

    Gli interessati, se il giudice procedente o il Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

    La mancata produzione della documentazione reddituale richiesta può determinare l'inammissibilità dell'istanza di patrocinio; prima di decidere, il giudice può assegnare un termine per integrare la documentazione.

  • art. 126 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale fondamento della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato direttamente al giudice procedente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Impone l'oscuramento dei dati personali la cui diffusione possa rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Giustifica la protezione e l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Concorre a fondare l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. l'accertamento del diritto di accesso resta distinto dall'accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale cui l'accesso è strumentale; quest'ultima appartiene al giudice competente sulla controversia principale.
  • L'amministrazione non può essere condannata a esibire documenti che dichiari, sotto la responsabilità del dirigente competente, di non detenere materialmente, salvo che tale dichiarazione sia specificamente contestata attraverso gli strumenti processuali pertinenti.
  • La produzione tardiva di documenti acquisibili d'ufficio non deve necessariamente essere espunta quando la parte abbia avuto concretamente la possibilità di replicare e il contraddittorio risulti comunque rispettato.
  • Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare la documentazione reddituale richiesta ai sensi degli artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115/2002; in mancanza, può assegnare un termine per il deposito della documentazione prima di decidere sull'istanza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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