Sentenza n. 6130/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché, ove possa occorrere e in parte qua: - della Circolare MEF – MDS prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 3251 del 21 aprile 2016; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 21179 dell’8 febbraio 2019; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 22413 del 29 luglio 2019; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 7435 del 17 marzo 2020; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, recante i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022; - dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022; - dell’Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - del decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 della Regione Veneto, unitamente al relativo allegato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, atti presupposti e decreto della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, il decreto della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 e ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e alla determinazione degli importi posti a carico delle aziende fornitrici a titolo di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il testo della sentenza non riporta in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso dell’udienza straordinaria del 27 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente ha manifestato espressamente il venir meno dell’interesse alla decisione di merito. Non sono stati esaminati i vizi dedotti contro gli atti impugnati né è stata formulata alcuna valutazione sulla legittimità dei decreti ministeriali, degli atti Stato-Regioni o del decreto regionale. In ragione della peculiarità e delle circostanze della controversia, il Collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per lo svolgimento dell’udienza straordinaria in modalità telematica.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito
ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, come convertito
La disposizione è indicata quale fondamento normativo del ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici a carico delle aziende fornitrici.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione di merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame dei motivi di illegittimità dedotti e impedisce al giudice di pronunciarsi sulla legittimità sostanziale degli atti impugnati.
- La peculiarità e le circostanze della controversia possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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