Sentenza n. 633/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - della Delibera del Consiglio comunale di Telgate, n. 28 del 21 novembre 2022, recante “esame osservazioni controdeduzioni ed approvazione definitiva del nuovo documento di piano e della terza variante al piano delle regole ed al piano dei servizi del piano di governo del territorio (P.G.T.) in adeguamento al vigente P.T.C.P. della Provincia di Bergamo”, divenuta efficace in data 8 febbraio 2023, a seguito della pubblicazione dell'avviso di approvazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 6, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25 maggio 2022, recante adozione della variante di P.G.T.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di approvazione definitiva della variante al PGT, nella parte in cui ha ricondotto il complesso produttivo all’Ambito di Rigenerazione Urbana n. 13, con destinazione a mix funzionale residenziale ed esclusione delle destinazioni industriali, artigianali e di magazzinaggio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la variante al PGT deducendo l’arbitrarietà, l’irragionevolezza, l’illogicità e il difetto di motivazione della scelta urbanistica. Il proprio complesso produttivo, originariamente assentito e confinante con altro analogo insediamento rimasto classificato come produttivo consolidato, era stato inserito nell’Ambito di Rigenerazione Urbana n. 13, con esclusione della destinazione industriale e delle attività secondarie, senza una disciplina transitoria che consentisse la prosecuzione o la riattivazione della destinazione produttiva. Secondo la ricorrente, la scelta era sproporzionata e discriminatoria, poiché gravava esclusivamente sul suo immobile l’onere della riconversione, pur in assenza di degrado edilizio o urbano e in presenza di un contesto produttivo adiacente. È stato inoltre dedotto il difetto di motivazione rispetto ai presupposti dell’art. 19 delle NTA del Documento di Piano, la violazione del diritto di proprietà per effetto espulsivo della destinazione produttiva, nonché l’incoerenza del divieto di magazzinaggio rispetto all’ammissione di attività commerciali e di artigianato di servizio. Il Comune ha sostenuto la legittimità della pianificazione, richiamando la cessazione dell’attività produttiva nel 2019, il contesto prevalentemente residenziale, gli obiettivi di riordino e rigenerazione dell’area e l’assenza di un effetto espulsivo, affermando che sarebbero stati vietati soltanto gli interventi edilizi impattanti e non la ripresa dell’attività produttiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato in parte qua la variante. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità comunale nelle scelte urbanistiche, il giudice ha ritenuto che essa sia sindacabile quando emergano manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruità o travisamento dei fatti, soprattutto qualora siano incise situazioni consolidate e meritevoli di tutela. La cessazione dell’attività da parte dell’ultimo conduttore non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la dismissione del compendio o il suo degrado: la dismissione presuppone un abbandono prolungato accompagnato dall’assenza di cura e manutenzione, mentre il mero mancato utilizzo può dipendere dalla normale attività di una società immobiliare che ricerca nuovi conduttori. Il Comune non ha dimostrato in concreto condizioni di degrado fisico, frammentazione sociale o insicurezza urbana tali da giustificare la classificazione come ambito di rigenerazione. È stata inoltre ritenuta insufficiente la motivazione fondata sul generico obiettivo di un complessivo riordino dell’ambito, coincidente in concreto con il solo compendio della ricorrente, anche perché l’insediamento produttivo confinante aveva conservato la propria destinazione. Il TAR ha ravvisato anche un effetto espulsivo: in assenza di una disciplina transitoria, la riattivazione della destinazione produttiva dopo un periodo di sospensione sarebbe equiparata all’introduzione ex novo di un uso vietato, mentre il ricorso all’uso temporaneo in deroga ex art. 51-bis della legge regionale lombarda n. 12/2005 non garantirebbe la stabile riattivazione dell’uso storico. La disciplina avrebbe così prodotto una sostanziale eterogenesi dei fini, rischiando di determinare proprio quel degrado che intendeva prevenire. Il Comune è stato vincolato a riesaminare e modificare la disciplina urbanistica relativa al compendio, completando il procedimento entro sei mesi dal deposito della sentenza. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 19 NTA del Documento di Piano del PGT
La classificazione come Ambito di Rigenerazione Urbana deve essere collegata a condizioni concrete di degrado fisico o ad altri fenomeni negativi per la collettività e, quando incide significativamente sulla proprietà privata, deve essere adeguatamente motivata e proporzionata.
art. 23-quater d.P.R. 380/2001
Il riferimento alla rigenerazione urbana, nel suo contesto ordinario, riguarda la riqualificazione fisica e il recupero o la valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione.
art. 51-bis l.r. Lombardia n. 12/2005
Consente l’uso temporaneo di immobili, anche inutilizzati o sottoutilizzati, in deroga allo strumento urbanistico; tale possibilità non equivale però a una garanzia stabile di riattivazione della destinazione produttiva storica.
art. 73 c.p.a.
Disciplina il deposito di memorie e documenti in vista dell’udienza pubblica; la decisione non attribuisce a tale norma un ruolo sostanziale nella soluzione della controversia.
Massime di principio
- Le scelte urbanistiche, pur espressione di ampia discrezionalità, sono sindacabili quando risultino manifestamente irragionevoli, illogiche, incongrue o fondate su un travisamento dei fatti, in particolare se incidono su situazioni consolidate e meritevoli di tutela senza una motivazione riferita a prevalenti interessi pubblici.
- Il mero mancato utilizzo temporaneo di un immobile produttivo non equivale a dismissione né dimostra di per sé il degrado urbano: la dismissione rilevante ai fini della pianificazione presuppone un abbandono prolungato e l’assenza di interventi di cura e manutenzione tali da determinare un effettivo deterioramento del bene.
- Quando una variante urbanistica qualifica un’area come ambito di rigenerazione urbana sulla base di generiche esigenze di riordino, coesione sociale o sicurezza, l’amministrazione deve esplicitare le concrete criticità territoriali cui intende porre rimedio e valutare la proporzionalità tra tali obiettivi e il sacrificio imposto al proprietario.
- Una disciplina urbanistica che escluda le destinazioni produttive storicamente assentite deve contenere disposizioni sufficientemente chiare, e ove necessario transitorie, per stabilire se e per quanto tempo sia possibile proseguire o riattivare tali usi; non è sufficiente affermare in giudizio che la disciplina vieterebbe soltanto nuovi interventi edilizi quando il testo dello strumento urbanistico esclude le relative destinazioni d’uso.
- È illegittima, per eterogenesi dei fini, una pianificazione di rigenerazione urbana che, impedendo la riattivazione dell’uso produttivo senza offrire una disciplina transitoria adeguata, rischi di provocare l’abbandono e il degrado dell’immobile che la pianificazione dichiara di voler prevenire.
- L’effetto conformativo dell’annullamento di una disciplina urbanistica impone all’amministrazione di riesaminare la regolazione dell’area attenendosi ai vizi accertati dal giudice e di concludere il procedimento di revisione entro il termine stabilito nella sentenza.
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