Sentenza del 29/12/2017 n. 5673 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione - Avviso di intimazione di pagamento e cartella di pagamento - Prova della notifica - Copia fotostatica dell'avviso di ricevimento del plico - Rileva - Motivazione sintetica della pretesa - Regolarità dell'atto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notificazione e la regolarità formale della cartella, sostenendo che la produzione di una copia fotostatica dell’avviso di ricevimento non fosse sufficiente a provare la notifica e che la cartella non contenesse una motivazione analitica degli elementi posti a base della pretesa. La controversia riguardava quindi sia l’efficacia probatoria della copia dell’avviso di ricevimento sia il livello di dettaglio necessario per motivare una cartella di pagamento.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto sufficiente, ai fini della prova della notificazione, il deposito della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato, poiché nessuna norma impone l’autenticazione della copia a pena di nullità. È stata inoltre ritenuta regolare la cartella contenente un’indicazione sintetica degli elementi iscritti a ruolo: non è necessaria un’esposizione analitica, purché siano riportate circostanze univoche che consentano al contribuente di individuare la pretesa e di verificarne la legittimità.
Norme richiamate
Decreto del Ministero delle Finanze n. 321 del 1999, articoli 1 e 6
richiedono l’indicazione "sintetica" degli elementi di iscrizione a ruolo
La cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando indica in modo sintetico, ma univoco, gli elementi necessari a identificare la pretesa e a permettere al contribuente di controllare la legittimità della riscossione. Non è richiesta una descrizione analitica di ogni elemento.
Massime di principio
- La copia fotostatica dell’avviso di ricevimento di una raccomandata può provare validamente la notificazione, anche se non autenticata, salvo contestazioni specifiche e documentate sulla sua conformità o attendibilità.
- La cartella di pagamento non deve necessariamente contenere una motivazione analitica: è sufficiente una motivazione sintetica, purché consenta di individuare senza ambiguità il debito e di comprendere la base della pretesa.
- Per valutare la validità di un atto esattoriale occorre verificare se le informazioni riportate permettano concretamente al destinatario di ricostruire la pretesa e di predisporre una difesa, non se l’atto descriva ogni dettaglio in modo esteso.
- Le censure meramente formali, prive dell’indicazione di una concreta lesione del diritto di difesa, sono normalmente insufficienti a determinare la nullità della notifica o della cartella.
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