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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21520/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida senza patente). Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., lamentando che la Corte di appello abbia considerato ostativo il precedente del 2020 e tre occasioni del 2018 in cui era stato sorpreso alla guida senza patente; il ricorrente ha sostenuto che il precedente del 2020 non è definitivo e che le altre tre occasioni non costituiscono reati tali da attestare abitualità; (2) violazione di legge per il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato ritenuta tardiva, deducendo la compatibilità tra sospensione del processo per messa alla prova e rito abbreviato e la possibilità di chiedere il rito anche dopo la revoca della sospensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame su tale punto. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte territoriale aveva motivato in modo errato nel ritenere ostativa l'abitualità sulla base di un unico precedente penale e di tre episodi del 2018 non definiti come reati tali da configurare abitualità; hanno richiamato il principio secondo cui per configurare l'abitualità occorre che l'autore abbia commesso almeno due ulteriori illeciti, oltre quello in esame. Quanto al secondo motivo, la Cassazione lo ha rigettato: la richiesta di giudizio abbreviato è stata correttamente ritenuta tardiva perché proposta solo davanti al Tribunale; la giurisprudenza stabilisce che, nelle ipotesi pertinenti, la competenza a celebrare il rito abbreviato è del giudice per le indagini preliminari e il rito è incompatibile con la messa alla prova (la richiesta è alternativa e soggetta ai medesimi termini), per cui la presentazione tardiva era infondata.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma sanzionatoria applicata per la guida senza patente; costituisce il fatto tipico per cui è stato condannato l'imputato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di legittimità ha chiarito che l'ostativo presupposto dell'abitualità richiede l'accertamento di almeno due ulteriori illeciti, oltre quello in esame, e pertanto la valutazione della Corte territoriale va riesaminata alla luce di questo principio.

  • art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Indica i termini e i presupposti per la sospensione del procedimento con messa alla prova; utilizzato dalla Cassazione per affermare l'incompatibilità e i termini comuni tra la messa alla prova e la richiesta del rito abbreviato.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj)

    Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj

    Principio richiamato secondo cui il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame; fondamento per la rivalutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 25987 del 20/02/2013, Carapezza)

    Sez. 4, n. 25987 del 20/02/2013, Carapezza

    Affermato il principio che la competenza a celebrare il giudizio abbreviato chiesto in sede di opposizione a decreto penale di condanna appartiene al giudice per le indagini preliminari e che tale competenza ha natura funzionale; utilizzato per confermare la tardività della richiesta avanzata davanti al Tribunale.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 9398 del 21/12/2017, Elfdili)

    Sez. 5, n. 9398 del 21/12/2017, dep. 2018, Elfdili

    Chiarito che la richiesta di giudizio abbreviato è alternativa all'istanza di sospensione per messa alla prova e che, se la prima è già stata formulata, la seconda è tardiva; principio richiamato per rigettare il secondo motivo del ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36672 del 05/07/2017, Marcias)

    Sez. 2, n. 36672 del 05/07/2017, Marcias

    Sottolinea l'incompatibilità tra messa alla prova e richiesta del rito abbreviato per i profili temporali e procedurali; citata per consolidare la valutazione di inammissibilità della domanda di abbreviato avanzata tardivamente.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può essere esclusa per 'abitualità' solo se l'autore ha commesso almeno due ulteriori illeciti oltre a quello in esame; un unico precedente penale non basta a escludere automaticamente l'istituto.
  • Fatti in cui l'imputato è stato 'sorpreso alla guida' non necessariamente costituiscono, di per sé, reati definitivi idonei a dimostrare l'abitualità: è necessario verificare l'effettivo accertamento di ulteriori reati della stessa indole.
  • La valutazione dell'abitualità ai fini dell'art. 131-bis richiede un accertamento concreto e motivato del giudice di merito; ragioni meramente affermative o riferite a episodi non definitivamente qualificati non sono sufficienti.
  • La richiesta di giudizio abbreviato ha termini e presupposti rigidi: deve essere proposta nel momento e davanti all'autorità competente (spesso il G.I.P. nei casi indicati dalla giurisprudenza) e non è compatibile con la sospensione per messa alla prova se tardiva o se le scelte procedurali risultano alternative.
  • La competenza a decidere sulla ammissione al rito abbreviato può avere natura funzionale: presentarla davanti all'organo processuale non competente o fuori termine può determinare l'inammissibilità o la nullità dell'istanza.
  • In situazioni analoghe è opportuno, se si vuole ottenere il beneficio della non punibilità per particolare tenuità, documentare l'assenza di più precedenti penali definitivi e sollevare tempestivamente la questione in modo che il giudice di merito possa valutare concretamente l'assenza di abitualità.

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