Sentenza n. 692/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento, previa adozione delle occorrende misure cautelari, dell'ordinanza di demolizione del Comune di Ginosa n. 75 del 23 giugno 2025, recante "Ordinanza di demolizione delle opere realizzate con titolo abilitativo inefficace, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, alla Soc. Bluserena S.p.A."; nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un ponticello realizzato con DIA ritenuta inefficace
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo la violazione degli artt. 22 e 23 del d.P.R. 380/2001, dell'art. 1, comma 6, della l. 443/2001 e degli artt. 19 e 21-nonies della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, violazione del legittimo affidamento e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che il ponticello fosse ricompreso nella perimetrazione del piano di lottizzazione approvato nel 1999 e che, pertanto, potesse essere realizzato sulla base della DIA presentata nel 2006, senza necessità di permesso di costruire. Ha inoltre richiamato la variante al piano di lottizzazione adottata nel 2024 e lamentato che il Comune avesse esercitato tardivamente poteri di autotutela senza rispettare gli artt. 19 e 21-nonies della l. 241/1990. Il giudizio ha visto anche l'intervento ad opponendum di un operatore turistico proprietario di un'area confinante, titolare di un interesse derivante dalla vicinitas e dalla prospettata partecipazione a una procedura per l'assegnazione della spiaggia antistante, il quale sosteneva il mantenimento dell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato ammissibile l'intervento ad opponendum, ritenendo sufficiente un interesse indiretto, connesso o riflesso all'annullamento o al mantenimento dell'atto. La vicinitas dell'interventore, la gestione di un'attività turistica confinante e l'interesse alla futura assegnazione del tratto di spiaggia, il cui accesso era assicurato dal ponte contestato, sono stati ritenuti idonei a radicare l'interesse a intervenire. Nel merito, il ricorso è stato respinto. La società non ha fornito elementi, neppure un principio di prova, idonei a dimostrare che il ponticello fosse ricompreso nel piano di lottizzazione; le planimetrie prodotte dal Comune e dall'interventore deponevano in senso contrario. Il piano di lottizzazione, in quanto strumento esecutivo, individua puntualmente i lotti e le opere di urbanizzazione e non può essere sostituito dal generico richiamo al suo perimetro. La successiva variante era soltanto adottata e non approvata, sicché non poteva sanare l'abuso. Il ponticello, qualificato come nuova costruzione per dimensioni, struttura e incidenza sul territorio, richiedeva il permesso di costruire. La DIA avrebbe potuto sostituire tale titolo solo nel caso previsto dall'art. 1, comma 6, della l. 443/2001, ossia per nuove costruzioni specificamente disciplinate da piani attuativi contenenti precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza fosse stata espressamente dichiarata dal Consiglio comunale; presupposti non dimostrati nel caso concreto. Il Comune non aveva esercitato autotutela né riesaminato una DIA efficace, ma aveva esercitato il potere sanzionatorio edilizio conseguente alla realizzazione di un'opera abusiva con titolo inidoneo. Non erano quindi applicabili gli artt. 19 e 21-nonies della l. 241/1990. È stato escluso anche il legittimo affidamento, poiché non può tutelarsi l'affidamento alla conservazione di un illecito edilizio permanente e il decorso del tempo non legittima l'abuso. Le censure sul difetto di motivazione sono state ritenute generiche e comunque infondate: l'ordinanza descriveva l'opera e indicava le norme violate; l'ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato e non richiede una motivazione ulteriore rispetto all'individuazione dell'abuso. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con condanna della società al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, in favore del Comune e di euro 2.000,00, oltre accessori, in favore dell'interventore.
Norme richiamate
art. 28, comma 2, c.p.a.
consente a chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni ma vi abbia interesse, di intervenire, accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova
L'intervento ad opponendum è ammissibile anche in presenza di un interesse indiretto, derivato, connesso o riflesso, purché concreto rispetto al mantenimento o all'annullamento del provvedimento.
art. 22 d.P.R. 380/2001
La DIA, quale titolo utilizzato per l'intervento, non era idonea a legittimare una nuova costruzione per la quale occorreva il permesso di costruire.
art. 23 d.P.R. 380/2001
La disciplina della DIA non consente di realizzare, al di fuori dei presupposti normativi, un intervento assoggettato a permesso di costruire.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Le nuove costruzioni non ricomprese in piani attuativi o accordi aventi valore di piano attuativo richiedono il permesso di costruire.
art. 27, comma 1, d.P.R. 380/2001
Quando un intervento edilizio è realizzato con un titolo inidoneo, l'amministrazione può e deve esercitare i poteri di vigilanza e repressione dell'abuso, senza necessità di adottare previamente provvedimenti inibitori sulla DIA.
art. 1, comma 6, l. 443/2001
specificatamente disciplinata da piani attuativi che contengono precise disposizioni plano -volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti
La DIA può sostituire il permesso di costruire per una nuova costruzione soltanto quando ricorrono tutti i presupposti di specifica disciplina del piano attuativo e di dichiarazione espressa del Consiglio comunale.
art. 19 l. 241/1990
Non trova applicazione quale disciplina dell'inibizione o del riesame della DIA quando l'amministrazione reprime un abuso edilizio realizzato sulla base di un titolo abilitativo inidoneo.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non è applicabile quando il Comune non annulla d'ufficio un titolo efficace, ma esercita il potere sanzionatorio edilizio per l'assenza del titolo necessario.
Massime di principio
- La realizzazione di una nuova costruzione mediante DIA in luogo del permesso di costruire determina l'abusività dell'intervento quando non siano dimostrati i presupposti speciali che consentono alla DIA di sostituire il permesso, anche se l'opera è stata descritta nel progetto allegato alla DIA.
- La DIA può sostituire il permesso di costruire per una nuova costruzione soltanto se l'intervento è specificamente disciplinato da un piano attuativo contenente precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive e il Consiglio comunale ha espressamente dichiarato la sussistenza di tali condizioni.
- Il piano di lottizzazione individua puntualmente i lotti, le opere di urbanizzazione e gli obblighi dei soggetti coinvolti; la mera collocazione dell'opera in una generica area prossima o asseritamente compresa nel perimetro del piano non dimostra la sua riconducibilità allo strumento attuativo, che deve essere provata dal privato interessato.
- Quando l'opera edilizia è stata realizzata sulla base di un titolo abilitativo inidoneo, l'amministrazione esercita il potere sanzionatorio e di vigilanza sull'abuso, non un potere di autotutela su un titolo efficace; pertanto non è necessario il previo ricorso ai poteri inibitori o di annullamento d'ufficio disciplinati dagli artt. 19 e 21-nonies della l. 241/1990.
- Non è configurabile un legittimo affidamento tutelabile alla conservazione di un illecito edilizio permanente: il decorso del tempo non rende legittima l'opera abusiva e l'ordine di demolizione non richiede una motivazione ulteriore rispetto alla descrizione dell'abuso e all'indicazione delle norme violate.
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