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Sentenza

Sentenza n. 1016/2026 - Catania, Sezione 5

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento del silenzio/accoglimento formatosi sull'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art 34 ter del DPR 380/2001 ed in subordine dell'art. 36 bis del DPR 380/2001 presentata in data 21.07.2025 e/o per l’accertamento della sussistenza delle condizioni per il relativo accoglimento, con condanna del Comune di Barcellona P.G. al rilascio di attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione del titolo abilitativo giusta richiesta formulata in data 08.09.2025, ovvero a concludere il procedimento avviato dal ricorrente con istanza presentata in data 21.07.2025 mediante l'adozione di ogni atto consequenziale funzionale al rilascio del titolo abilitativo richiesto; in subordine, per l’annullamento del silenzio rifiuto/diniego eventualmente formatosi sull'istanza; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\1\2026: per l’annullamento del provvedimento del Comune di Barcellona P.G. - IV Settore - Servizio 1° - SUE dell’1.12.2025 con cui, in riscontro a prot. in entrata n. 41620 del 21/07/2025, Rif. Pratica edilizia: 23819, è stata dichiarata priva di validità la SCIA in sanatoria presentata dal ricorrente in data 21/07/2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, antecedente e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202502542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di regolarizzazione edilizia e, con motivi aggiunti, provvedimento comunale di dichiarazione di inefficacia della SCIA in sanatoria

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento della formazione del silenzio-accoglimento sull’istanza presentata il 21 luglio 2025 per la regolarizzazione di opere edilizie realizzate senza titolo, ai sensi dell’art. 34-ter o, in subordine, dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001. In subordine ha chiesto l’accertamento della sussistenza delle condizioni per l’accoglimento dell’istanza, la condanna del Comune al rilascio dell’attestazione relativa al decorso dei termini e alla formazione del titolo abilitativo, ovvero alla conclusione del procedimento, nonché l’annullamento dell’eventuale silenzio-rifiuto o diniego. Nelle more, il Comune ha adottato il provvedimento dell’1 dicembre 2025, impugnato con motivi aggiunti, con il quale ha dichiarato inefficace la SCIA in sanatoria relativa alla pratica edilizia. Successivamente, a seguito della produzione di integrazioni documentali da parte del ricorrente, il Comune ha comunicato l’archiviazione del procedimento e ha revocato la declaratoria di inefficacia della SCIA, dichiarando efficace l’istanza presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001. Con ulteriore ordinanza, il Comune ha revocato anche la precedente ordinanza di demolizione relativa alle opere oggetto di regolarizzazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti. La sopravvenuta revoca in autotutela del provvedimento impugnato, unitamente alla dichiarazione di efficacia dell’istanza ex art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 e alla revoca dell’ordinanza di demolizione, ha eliminato l’interesse attuale alla prosecuzione della controversia. La decisione è stata assunta sulla base delle concordanti dichiarazioni delle parti e della documentazione depositata. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34-ter d.P.R. 380/2001

    Indicato dal ricorrente quale base normativa dell’istanza di regolarizzazione edilizia; il giudice non ne ha esaminato nel merito i presupposti.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    Indicato quale base normativa subordinata dell’istanza; il Comune ha successivamente dichiarato efficace l’istanza presentata ai sensi di tale disposizione, senza che il TAR ne esaminasse i presupposti sostanziali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • La revoca in autotutela dell’atto impugnato, quando elimina concretamente gli effetti lesivi e determina il venir meno dell’interesse attuale alla decisione, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando le parti concordemente rappresentano il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa e tale circostanza è comprovata dalla documentazione relativa agli atti amministrativi sopravvenuti.
  • In presenza della cessazione della materia del contendere, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in ragione della definizione sopravvenuta della controversia.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioSCIA e liberalizzazioniAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazione

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