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Sentenza

Sentenza n. 144/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento dell'atto Prot. RFI-VDO-DOIT.MI.ING\A0011\P\2024\-OMISSIS- datato 5 febbraio 2024, con il quale Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. esprimeva parere negativo al rilascio di deroga ai sensi dell’art. 49 e seguenti del d.P.R. n. 753 del 1980 sull'istanza presentata dal sig. -OMISSIS- in data 25 settembre 2023, per la realizzazione di un intervento di frazionamento e realizzazione di nuove aperture sull'unità immobiliare ubicata nel Comune di Sesto San Giovanni, censita catastalmente al foglio -OMISSIS-; di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui, in particolare, il preavviso di diniego di cui alla nota Prot. RFI-VDO-DOIT.MI.ING\A0011\P\2023\-OMISSIS- datata 24 novembre 2023; nonché per la condanna di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. al risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito e patiendo dal sig. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202400777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione in deroga alle distanze dalla ferrovia per il frazionamento dell'immobile e la realizzazione di nuove aperture, con contestuale domanda risarcitoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore ferroviario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato una SCIA per la diversa distribuzione interna di un compendio immobiliare, finalizzata alla formazione di sette unità immobiliari, e per lo spostamento di alcuni lucernari sulla copertura. L'immobile si trova in fascia di rispetto ferroviaria, a circa 8,7 metri dalla rotaia più vicina. RFI aveva negato l'autorizzazione in deroga prevista dagli artt. 49 e 60 del d.P.R. n. 753 del 1980, richiamando l'inopportunità dell'insediamento residenziale per l'inquinamento acustico e le vibrazioni, il pericolo derivante da eventuali deragliamenti, la necessità di mantenere liberi gli spazi per interventi urgenti di manutenzione e l'esigenza di evitare un'eccessiva antropizzazione delle aree contigue alla ferrovia. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che l'intervento non avrebbe modificato l'involucro esterno dell'edificio né la distanza dalla ferrovia. Con il secondo ha dedotto l'apoditticità del riferimento all'inquinamento acustico e il difetto di istruttoria, lamentando l'assenza di accertamenti concreti sui livelli di rumore. Con il terzo ha dedotto l'illogicità delle ulteriori ragioni ostative, sostenendo che esse avrebbero potuto rilevare soltanto per nuove costruzioni o ampliamenti e non per interventi interni su un edificio esistente. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che il divieto di costruire, ricostruire o ampliare a meno di trenta metri dalla ferrovia, previsto dall'art. 49 del d.P.R. n. 753 del 1980, e la facoltà derogatoria dell'art. 60 comprendano anche il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante. Il passaggio da destinazione artigianale a residenziale incide infatti sulla sicurezza pubblica e sulla compatibilità dell'insediamento con la fascia ferroviaria, anche se l'intervento non modifica l'involucro dell'edificio. Il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune quanto alla destinazione residenziale non sostituiva l'autorizzazione di RFI e non rendeva irrilevante la valutazione ferroviaria, che era stata richiesta proprio per l'intervento in deroga. Il motivo sul difetto di istruttoria in materia di rumore è stato ritenuto comunque inidoneo a determinare l'annullamento, poiché il diniego era fondato anche su autonome ragioni non specificamente contestate: rischio di deragliamento, necessità di accesso e manutenzione e contenimento dell'antropizzazione. Il TAR ha inoltre ritenuto condivisibili le valutazioni su rumore e vibrazioni, considerata la distanza di soli 8,7 metri dalla rotaia. Ha ribadito che l'autorizzazione in deroga è eccezionale e discrezionale, non costituisce un obbligo per il gestore ferroviario e che l'approfondita motivazione è richiesta soprattutto quando la deroga viene concessa, mentre il diniego può fondarsi sulla preminenza legislativamente riconosciuta alla sicurezza ferroviaria e all'incolumità delle persone. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell'illegittimità dell'atto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 49 d.P.R. n. 753/1980

    vieta la costruzione, la ricostruzione o l'ampliamento di edifici ad una distanza minore di trenta metri dal limite della zona di occupazione della ferrovia

    Il divieto opera nell'ambito della fascia di rispetto ferroviaria e costituisce la regola rispetto alla quale l'autorizzazione derogatoria rappresenta un'eccezione.

  • art. 60 d.P.R. n. 753/1980

    facoltà discrezionale delle amministrazioni competenti di autorizzare deroghe, quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano

    L'autorizzazione in deroga è eccezionale e discrezionale, non costituisce un obbligo per il gestore ferroviario; gli interessi della sicurezza ferroviaria e dell'incolumità delle persone prevalgono sull'interesse edilizio, e l'ambito valutativo comprende anche mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti.

  • art. 23-bis d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato per sostenere che, ai fini edilizi, il mutamento di destinazione d'uso con passaggio tra diverse categorie funzionali può essere assimilato a una nuova costruzione; tale criterio rileva anche nell'applicazione della disciplina delle distanze ferroviarie.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Disposizione richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Disposizioni richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La disciplina della fascia di rispetto ferroviaria e dell'autorizzazione in deroga si applica anche al mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, qualora comporti il passaggio a una diversa categoria funzionale, pur in assenza di modifiche all'involucro esterno dell'edificio.
  • Il rilascio da parte del Comune di un titolo edilizio o di una sanatoria per la destinazione d'uso non sostituisce l'autorizzazione del gestore ferroviario prevista dalla disciplina delle distanze ferroviarie, quando l'immobile ricade nella fascia di rispetto.
  • L'autorizzazione a costruire o insediare funzioni in deroga alle distanze ferroviarie ha natura eccezionale e discrezionale: il gestore non è obbligato a concederla quando ritenga prevalenti le esigenze di sicurezza dell'esercizio ferroviario, di conservazione dell'infrastruttura e di incolumità delle persone.
  • Nel diniego di una deroga alle distanze ferroviarie, l'amministrazione può fondare la decisione su una pluralità di ragioni autonome connesse alla sicurezza, alla manutenzione, al rischio di incidenti, all'antropizzazione e agli impatti acustici e vibrazionali; la mancata contestazione di alcune ragioni autonome rende comunque non decisiva l'eventuale fondatezza della censura relativa a una sola di esse.
  • L'obbligo di motivazione particolarmente approfondita opera soprattutto quando l'amministrazione intende concedere la deroga, poiché la prevalenza degli interessi pubblici ferroviari è stata preventivamente valutata dal legislatore; il diniego può essere legittimamente motivato valorizzando tale prevalenza e le concrete caratteristiche del sito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDistanze, altezze e volumiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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