Sentenza n. 24/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, n. 141/2024 del 22.01.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 53/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per l'anno scolastico 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Campobasso, confermata dalla Corte d'Appello di Campobasso quanto al riconoscimento del beneficio economico, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente precaria supplente, all'attribuzione della carta del docente per l'anno scolastico 2022/23, per l'importo di euro 500,00 oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. La sentenza di primo grado era stata appellata solo relativamente alla compensazione delle spese processuali; il relativo capo era stato riformato dalla Corte d'Appello, mentre il capo concernente il beneficio economico era passato in giudicato. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato delle statuizioni azionate, la notificazione all'Amministrazione della copia conforme della sentenza e l'idoneità di tale notificazione ai fini dell'esecuzione, nonché l'esperibilità del giudizio di ottemperanza per l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario del lavoro nei confronti di una pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza perché risultavano provati il passaggio in giudicato delle statuizioni relative al beneficio economico, la notificazione all'Amministrazione della sentenza in copia conforme e l'inadempimento dell'obbligo di pagamento. Ha affermato che le sentenze del giudice ordinario recanti obblighi di conformazione della pubblica amministrazione possono essere eseguite mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha ordinato al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente, o altro strumento equipollente, per l'anno scolastico 2022/23, per l'importo complessivo di euro 500,00 oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 40 giorni per l'esecuzione dopo apposita istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 350,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il TAR ha adottato le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato e ha nominato il commissario ad acta.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 475 c.p.c.
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti
A seguito delle modifiche applicabili dal 28 febbraio 2023, non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione della copia attestata conforme all'originale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha introdotto le modifiche alla disciplina della forma del titolo esecutivo giudiziale richiamate dal TAR.
legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, applicata dal TAR alla notificazione del titolo giudiziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento degli obblighi di conformazione gravanti su una pubblica amministrazione in forza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Ai fini dell'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, emessa dopo il 28 febbraio 2023, non è richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione alla pubblica amministrazione debitrice di una copia attestata conforme all'originale, secondo l'art. 475 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla legge n. 197/2022.
- Quando l'Amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine ultimativo per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza dell'interessato, in caso di persistente inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza l'esecuzione deve rispettare l'esatto contenuto del giudicato, comprese le somme accessorie espressamente riconosciute, quali interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo.
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