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Sentenza

Sentenza n. 1390/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, che aveva ordinato l’emissione della carta del docente e l’accredito delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a emettere la carta del docente in favore di una ricorrente, assegnandovi euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, e in favore dell’altra, assegnandovi euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024. La mancata esecuzione persisteva nonostante la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche. Le ricorrenti hanno inoltre richiesto la rivalutazione monetaria delle somme e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria e l’inutile decorso del termine per l’adempimento. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte interessata entro ulteriori sessanta giorni. Ha disposto che l’incarico del commissario sia svolto senza compenso, ritenendolo compreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, e ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato per disposizioni interne dell’amministrazione. Ha stabilito che il commissario depositi gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e ha richiamato la possibile responsabilità amministrativa per i ritardi nell’esecuzione. Ha accolto la domanda di penalità di mora, fissandola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria, poiché non riconosciuta dal giudice ordinario e non documentata la ricorrenza dei presupposti per riconoscerla in luogo degli interessi legali. Ha condannato l’amministrazione alle spese di giudizio, liquidate in euro 552,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di imporre l’esecuzione del giudicato, assegnare un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il suo termine per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche decorre dalla notificazione del titolo e, una volta inutilmente decorso, consente l’attivazione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Esclude, in materia retributiva e per il periodo successivo al 31 dicembre 1994, il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi, consentendo la rivalutazione soltanto se superiore alla somma dovuta a titolo di interessi e con esclusione di questi ultimi.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento, unitamente all’art. 91 c.p.c., della condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

  • art. 91 c.p.c.

    Applica il principio della soccombenza nella regolazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione decorrente dalla notificazione del titolo.
  • In presenza di una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza deve assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e può nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta, prevista per l’esecuzione dei decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie quando il commissario sia un dirigente dell’amministrazione resistente, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
  • Per le somme dovute a titolo retributivo per il periodo successivo al 31 dicembre 1994, rivalutazione monetaria e interessi legali non sono cumulabili; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto se eccede l’importo degli interessi e se ne siano documentati i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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