Sentenza n. 2044/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della deliberazione della Giunta Regionale della Campania –DGRC -n.800del 29.12.2023, successivamente comunicata, con la quale sono stati approvati i criteri ed assegnati per l’anno 2023 ed in via provvisoria per l’anno 2024,i limiti di spesa alle strutture private accreditate, in uno a tutti i suoi allegati; b) del Decreto Dirigenziale –D.D. -n.130 del 12.2.2024 di <<adempimenti attuativi>>alla DGRC n.800/2023, adottato dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania, in uno a tutti i suoi allegati; c) della Deliberazione del Direttore Generale –DDG -dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord –ASL NA 2 NORD –, con la quale sono stati recepiti i contenuti della DGRC n.800/2023, della quale si ignorano il numero e la data di adozione; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della richiesta della ricorrente e della mancata opposizione delle amministrazioni.
Atto impugnato: deliberazione regionale di approvazione dei criteri e di assegnazione dei limiti di spesa alle strutture private accreditate per il 2023 e provvisoriamente per il 2024, decreto dirigenziale attuativo e atto di recepimento dell'ASL
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il laboratorio privato di analisi cliniche ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 800 del 29 dicembre 2023, il decreto dirigenziale n. 130 del 12 febbraio 2024, l'atto di recepimento dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Il testo non riporta i motivi specifici di illegittimità dedotti. Prima dell'udienza pubblica, con memoria depositata il 23 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, quando non residui un interesse concreto e attuale all'esame della domanda di annullamento.
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