Cassazione Penale, Sentenza n. 335/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) censura di genericità dell\'imputazione e dell\'alternatività delle condotte di bancarotta documentale contestate e omessa motivazione da parte della Corte d\'Appello; 2) doglianza sulla qualificazione delle condotte come bancarotta documentale e patrimoniale, contestando che il prestanome debba avere consapevolezza delle illecite condotte dell\'imprenditore di fatto, criticando l\'irrelevanza attribuita alla denuncia di furto delle scritture e chiedendo che il dolo non possa essere desunto dalla sola inesistenza o irregolare tenuta delle scritture senza altri elementi; 3) richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice per motivazione ritenuta astratta e non concreta; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, doglianza sulla qualificazione dell\'aggravante di cui all\'art. 219 legge fallimentare per la gravità del danno e per l\'aumento per continuazione fallimentare, e contestazione della dosimetria delle pene accessorie.
La decisione
Il ricorso viene rigettato. La Corte di Cassazione conferma la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità penale di Carrozzino per bancarotta fraudolenta documentale (nella forma cd. generica, per irregolare tenuta delle scritture, compresa documentazione informatica incompleta) e per bancarotta patrimoniale per distrazione. La Corte ritenuta ammissibile la contestazione alternativa delle diverse fattispecie documentali, ha condiviso la valutazione che la documentazione rinvenuta era frammentaria e incompleta e che l\'ubicazione delle scritture presso altra società non esclude la rilevanza del fatto. Il dolo generico dell\'imputato è stato ritenuto provato sulla base della denuncia di furto ritenuta inattendibile (indicativa di interesse e possibile simulazione) e della condotta non collaborativa/irreperibilità, con esclusione della qualifica di prestanome inconsapevole. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate per motivi di fatto non manifestamente illogici (non collaborazione, irreperibilità, entità delle distrazioni). L\'aggravante dell\'art. 219 l. fall. è stata ritenuta applicabile in ragione delle distrazioni per oltre 1.400.000 euro; gli aumenti aggravanti e la misura complessiva della pena risultano proporzionati, con pena complessiva risultante in 8 mesi di reclusione (come motivato nella sentenza) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato in tema di enunciazione dei motivi di ricorso e limiti della motivazione; regolamenta i limiti strettamente necessari per la motivazione del ricorso per cassazione
art. 219 legge fallimentare
aggravante rilevante se la condotta ha cagionato una diminuzione patrimoniale rilevante della massa attiva disponibile per i creditori; la gravità va ponderata sulla diminuzione globale arrecata ai creditori
art. 133 c.p.
criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la concessione o meno rientra nella discrezionalità giudiziale e deve essere motivata in modo sufficiente
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe/modifiche
normativa procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza intervento delle parti nei termini e modi richiamati
Massime di principio
- La contestazione alternativa di più ipotesi di bancarotta documentale (sottrazione/distruzione/occultamento vs. fraudolenta tenuta) è ammessa e non determina di per sé indeterminatezza dell\'imputazione.
- La distinzione tra bancarotta 'specifica' e 'generica' va rispettata: quando emergono scritture rinvenute ma irregolari si può fondare la fattispecie generica; la sottrazione fisica e l\'irregolare tenuta sono tecnicamente diverse e non vanno confuse.
- Il ruolo di 'prestanome' non esclude automaticamente la responsabilità penale: per l\'amministratore formale basta la generica consapevolezza o l\'accettazione del rischio che l\'amministratore di fatto distragga o alteri la contabilità, unita alla omissione dei doveri di vigilanza.
- La denuncia di furto delle scritture contabili può essere valutata come indizio dell\'interesse e della consapevolezza dell\'imputato (anche se presentata come giustificazione), soprattutto se ritenuta inattendibile o strumentale.
- La reperibilità delle scritture presso terzi o l\'acquisizione di dati 'aliunde' non esclude il reato quando la documentazione rinvenuta risulta incompleta e rende difficoltosa la ricostruzione patrimoniale; l\'ubicazione delle scritture non annulla la responsabilità.
- La prova del dolo generico può essere ricavata da un insieme di indicatori (irreperibilità, mancata collaborazione, incompletezza della documentazione, frodi patrimoniali) e non richiede la rappresentazione di ogni singolo atto illecito.
- La valutazione sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria delle pene è largamente discrezionale: può essere negata per ragioni quali non cooperazione, grave danno patrimoniale e modalità fraudolente, purché la motivazione sia non manifestamente illogica.
- L\'aggravante per danno di rilevante gravità va parametrata alla diminuzione complessiva della massa attiva disponibile per i creditori, non al solo ammontare del passivo.
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