Ordinanza n. 446/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 6983/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo ostativo al rilascio del nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L’interessato ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio di reiezione della sospensione cautelare. In sede di appello ha contestato gli elementi ostativi indicati dall’Amministrazione, deducendo specifiche circostanze di fatto che non risultano essere state puntualmente contestate. Ha inoltre fatto valere il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’allontanamento dal territorio nazionale, nel quale svolge regolare attività lavorativa. La controversia riguarda anche il momento in cui deve essere prodotto il certificato di idoneità alloggiativa: secondo l’appellante, esso non è richiesto al momento della domanda di nulla osta, ma al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, sottoscrizione che non era avvenuta perché le parti non erano state convocate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR Lazio, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato in via sommaria che il certificato di idoneità alloggiativa non deve essere prodotto al momento della richiesta di nulla osta, bensì al momento della firma del contratto di soggiorno; nella fattispecie, tale firma non aveva avuto luogo per la mancata convocazione delle parti. Ha inoltre valorizzato le circostanze di fatto dedotte dall’appellante in relazione agli ulteriori elementi ostativi, non puntualmente contestate dall’Amministrazione. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l’interesse dell’appellante a non subire il grave e irreparabile pregiudizio connesso all’allontanamento dall’Italia, dove svolge regolare attività lavorativa, anche considerando l’assenza di profili di pericolosità sociale. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR; il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda nella fase sommaria e ha riformato l’ordinanza di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella procedura considerata, il certificato di idoneità alloggiativa non deve essere richiesto al momento della presentazione della domanda di nulla osta, ma al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno; la mancata convocazione delle parti e la conseguente impossibilità di sottoscrivere il contratto impediscono di imputare all’interessato l’omessa produzione del certificato in quella fase.
- In sede cautelare, la mancata puntuale contestazione da parte dell’Amministrazione delle specifiche circostanze di fatto dedotte dall’interessato può concorrere alla valutazione positiva del fumus boni iuris.
- Il rischio di allontanamento dal territorio nazionale, nel quale lo straniero svolge regolare attività lavorativa, può integrare un pregiudizio grave e irreparabile ai fini del periculum in mora, soprattutto in assenza di profili di pericolosità sociale.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse dello straniero alla permanenza temporanea sul territorio nazionale può prevalere sugli interessi pubblici sottesi al provvedimento ostativo quando emergano una plausibile illegittimità dell’atto e un concreto rischio di allontanamento gravemente pregiudizievole.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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