Cassazione Penale, Sentenza n. 4171/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva rideterminato la pena per il delitto di tentato furto in abitazione. I motivi di ricorso erano: I) errata qualificazione del fatto (sostiene che la condotta dovesse essere ritenuta violazione di domicilio e non tentato furto, perché mancavano attrezzi da scasso e complici; il proprietario sarebbe stato suggestionato dalla notizia su un quotidiano); II) difetto di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza della recidiva; III) violazione e difetto di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p. (richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità); IV) violazione di legge e difetto di motivazione sulla dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato correttamente la qualificazione in tentato furto: l'introduzione silenziosa nell'abitazione e la fuga repentina all'essere scoperto denotano la volontà di commettere il furto; l'assenza di attrezzi o complici non impedisce tale valutazione, e la doglianza della difesa configurava una mera diversa interpretazione dei fatti non sindacabile in cassazione. Il diniego dell'art. 131-bis è stato confermato perché il ricorrente aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, ricorrendo il carattere di "comportamento abituale" che esclude la causa di non punibilità; la valutazione comparativa tra attenuanti e recidiva è discrezionale e non arbitraria; la dosimetria è stata ritenuta congrua alla luce della personalità e della pericolosità del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Per l'applicazione dell'art. 56 occorre ricostruire la volontà teleologica dell'agente usando tutti gli elementi e le circostanze: l'introduzione occulta e la fuga repentina, in assenza di plausibili giustificazioni alternative, sono indici dell'intenzione di commettere un furto.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non si riconosce se il comportamento è "abituale"; la norma considera abituale il comportamento quando l'autore ha precedenti per delinquenza abituale/professionale/per tendenza o ha commesso più reati della stessa indole; numerosi precedenti per reati contro il patrimonio escludono l'applicazione dell'art. 131-bis.
d.lgs. 150/2022, art. 1, comma 1, lett. c)
d.lgs. 150/2022, art. 1, c.1, lett. c)
Le modifiche introdotte non hanno mutato la previsione che esclude l'applicazione della causa di non punibilità in caso di comportamento abituale; dunque la disciplina attuale mantiene il divieto in presenza di abitualità.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 11022/1996; Sez. 5, n. 26813/2016; Sez. 1, n. 15542/2001; Sez. U., n. 10713/2010
La giurisprudenza consolida i principi che: a) l'intenzionalità del reato va valutata con riferimento al complesso delle circostanze di fatto; b) l'art. 131-bis non è applicabile in presenza di abitualità; c) il confronto tra circostanze attenuanti e recidiva è valutazione discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo illogicità o arbitrarietà manifeste.
Massime di principio
- La mera introduzione non autorizzata in un'abitazione, unita a fuga repentina all'essere scoperto, può legittimamente essere ritenuta prova di volontà di commettere furto (tentativo) se non emergono giustificazioni plausibili.
- L'assenza di attrezzi da scasso o di complici non esclude automaticamente la sussistenza dell'elemento intenzionale del furto; la valutazione è complessiva e basata sulle circostanze.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando il comportamento è ritenuto abituale: numerosi precedenti per reati della stessa indole precludono l'applicazione.
- La valutazione comparativa tra circostanze attenuanti e recidiva è discrezionale del giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se motivata logicamente.
- In cassazione non è consentito proporre semplicemente una diversa interpretazione dei fatti: bisogna censurare vizi di motivazione, illogicità o violazioni di legge puntuali per ottenere ammissione del ricorso.
- Il rigetto per inammissibilità può comportare condanna alle spese e all'assegnazione di una somma alla Cassa delle ammende se non si dimostra assenza di colpa nella presentazione del ricorso.
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