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Sentenza

Sentenza n. 1510/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per l’anno scolastico 2024/2025. La sentenza aveva inoltre condannato il Ministero all’attribuzione della carta docente e al pagamento delle spese di lite. Dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione dell’obbligo di conformazione, la corresponsione delle somme dovute, oltre interessi, l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania dalla quale risultava che, in data 22 aprile 2026, erano stati corrisposti al ricorrente n. 1 voucher della Carta del Docente del valore complessivo di euro 500,00. Il TAR ha quindi rilevato l’integrale ottemperanza, nelle more del giudizio, alla sentenza azionata e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Quanto alle spese, ha disposto la compensazione per metà, valorizzando l’adempimento intervenuto in corso di causa, e ha posto la restante metà a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale, liquidandola in euro 300,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • l. 107/2015, art. 1, comma 121

    beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione individua le finalità del beneficio economico riconosciuto al docente mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione adempie integralmente al comando contenuto nel giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, viene meno l’interesse attuale alla prosecuzione del giudizio e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • L’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione non esclude la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale, attraverso la valutazione della fondatezza della domanda al momento della sua proposizione.
  • In caso di adempimento intervenuto solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere compensate parzialmente per tener conto dell’adempimento in corso di causa e poste per la restante parte a carico dell’Amministrazione virtualmente soccombente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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