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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5832/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14/6/2024. La ricorrente contestava l'erronea applicazione dell'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e degli artt. 81 e 133 c.p.: pur avendo la Corte di appello ridotto la pena per il rito abbreviato, aveva ritenuto corretta l'applicazione di un aumento a titolo di continuazione operato dal primo giudice; la ricorrente sosteneva invece che il capo di imputazione e la sentenza di primo grado avevano esplicitamente fatto riferimento alla continuazione (con aumento non motivato) e che manca motivazione circa la misura complessiva della pena, sensibilmente distante dal minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in relazione al calcolo della pena. Ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti nel 2017 da parte della legale rappresentante della "Arzillo Trading s.r.l.") e ha dichiarato irrevocabile la sentenza quanto alla responsabilità penale (ai sensi dell'art. 624 c.p.p.). Tuttavia ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la rideterminazione della sanzione, rilevando che non è chiaro quale entità dell'aumento per continuazione sia stata effettivamente applicata dal Tribunale e in parte confermata in appello. La Cassazione ha quindi censurato la valutazione della Corte di appello che aveva ritenuto che il Tribunale non avesse realmente operato un aumento per continuazione, constatando invece che il testo della sentenza di primo grado contiene chiari riferimenti alla continuazione in due distinti passaggi.

Norme richiamate

  • art. 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Le fatture emesse nello stesso periodo di imposta vanno considerate come un unico reato ai sensi del comma 2; la sentenza di primo grado aveva richiamato espressamente la continuazione, per cui l'applicazione di un aumento dovuto alla continuazione doveva essere chiara e motivata.

  • art. 81 c.p.

    L'aumento per continuazione (art. 81 c.p., comma conclusivo) incide sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto necessario chiarire l'entità dell'aumento applicato dal giudice di primo grado, perché la Cassazione non può calcolarlo ex novo senza elementi.

  • art. 133 c.p.

    Riferimento alle conseguenze della motivazione sulla determinazione della pena (criteri per la quantificazione della pena); la mancanza di adeguata motivazione sulla misura complessiva è stata censurata.

  • art. 624 c.p.p.

    La Corte dichiara l'irrevocabilità della sentenza limitatamente all'affermazione della responsabilità penale, impedendo che il rinvio incida sul giudicato relativo alla colpevolezza.

Massime di principio

  • Se più fatture false sono emesse nello stesso periodo d'imposta devono essere considerate come un unico reato ai sensi dell'art. 8, comma 2 d.lgs. n. 74/2000; il richiamo alla continuazione in capo di imputazione o in sentenza obbliga a motivare chiaramente l'aumento della pena.
  • Quando il giudice di primo grado fa espressamente riferimento all'istituto della continuazione e determina la pena in ragione di ciò, la motivazione deve indicare l'entità e la ragione dell'aumento; l'assenza di tale motivo rende viziata la determinazione della sanzione.
  • La Corte d'appello non può semplicemente affermare che il primo giudice "di fatto" non ha applicato un aumento per continuazione se il testo della sentenza di primo grado contiene riferimenti normativi e calcoli che indicano il contrario; è necessaria una valutazione motivata e coerente.
  • La Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla determinazione della pena e disporre il rinvio alla Corte d'appello per rideterminare la sanzione quando mancano elementi specifici sul calcolo dell'aumento; la responsabilità penale può rimanere irrevocabile se previsto dall'ordinamento (art. 624 c.p.p.).
  • In impugnazioni che non investono la responsabilità sostanziale ma solo la quantificazione della pena, il rimedio corretto è l'annullamento parziale con rinvio per nuovo calcolo motivato, non la riforma diretta della pena da parte della Cassazione.

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