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Sentenza

Sentenza n. 200/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza n. 121, pubblicata il 28 febbraio 2024, del Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per tre annualità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 121/2024 del Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, condannando il Ministero all'adozione degli atti necessari. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 febbraio 2024 tramite PEC, con indicazione del codice fiscale e delle annualità, ed era passata in giudicato, come attestato il 23 gennaio 2025. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione, il Ministero è rimasto inadempiente. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l'eventualità di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha posto compensi e spese dell'eventuale attività commissariale a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendo applicabile per analogia l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 anche alle condanne al pagamento di somme di denaro; secondo il giudice, tali oneri rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché manifestamente iniqua in relazione alla particolare funzione della Carta del docente, configurata non come corrispettivo ma come contributo per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; la disposizione è stata ritenuta applicabile a fronte della persistente mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e nominando, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

    La penalità di mora può essere fissata per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché ritenuta manifestamente iniqua in ragione della funzione non corrispettiva della Carta del docente.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La disciplina, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con conseguente imputazione all'amministrazione inadempiente delle spese dell'eventuale attività commissariale.

  • art. 1 legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente per le annualità indicate nel giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, l'inutile decorso del termine di moratoria previsto dalla legge e la persistente inerzia dell'amministrazione legittimano il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione integrale del giudicato, fissando un termine per adempiere e nominando sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato mediante designazione da parte dell'amministrazione competente, purché la nomina sia accompagnata dalla fissazione del termine e dei poteri necessari per l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • La disciplina sulle spese dell'attività commissariale prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro, ponendo tali spese a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, alla luce della natura e della funzione della prestazione oggetto del giudicato, essa risulti manifestamente iniqua; in particolare, la penalità può essere esclusa per un beneficio destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale, non avente natura corrispettiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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