Cassazione Penale, Sentenza n. 11800/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è fondato su un unico motivo ex art. 625‑bis c.p.p.: si deduce un "errore di fatto" della Corte di cassazione nella valutazione degli atti, perché la sentenza rescindente aveva dichiarato il collaboratore di giustizia Cretarola soggettivamente inattendibile (decisione irrevocabile della Corte d'appello di Genova), circostanza che, secondo il difensore, avrebbe dovuto travolgere l'intero impianto probatorio basato sulle sue dichiarazioni. Inoltre si censura l'uso, da parte della Corte territoriale in sede di rinvio, di una pronuncia successiva (annullamento con rinvio nel processo Femia) e si contesta la valutazione dei presunti riscontri (arresto in flagranza di altro coimputato, dati ritrovati sul computer di terzi, assoluzioni/proscioglimenti di altri soggetti) ritenuti irrilevanti o non collegati alla posizione del Crisafi. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che il rimedio ex art. 625‑bis c.p.p. tutela l'errore percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti della stessa Corte di cassazione) e non consente una nuova valutazione di merito o della credibilità delle dichiarazioni di un collaboratore: le censure del ricorrente sono essenzialmente riconsiderazioni di fatto e di convincimento, pertanto estranee all'ambito del rimedio straordinario. Viene quindi respinta la domanda e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (quantità indicata nel dispositivo della sentenza).
Norme richiamate
art. 625‑bis cod. proc. pen.
art. 625‑bis cod. proc. pen.
L'articolo tutela l'errore di fatto (errore percettivo) della Corte di legittimità dovuto a svista o equivoco nella lettura degli atti interni; non autorizza la rinnovazione della valutazione di merito né la semplice diversa valutazione della credibilità delle prove testimonali.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo mancanza di colpa nella proposizione del ricorso.
d.P.R. 309/1990 (art. 74, art. 73, art. 80 comma 2)
art. 74, art. 73, art. 80 comma 2 d.P.R. 309/1990
Norme sostanziali in tema di stupefacenti citate nella fase di merito per la qualificazione dei fatti (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, reati connessi e aggravanti). La Corte nell'atto di impugnazione richiama il contesto fattuale in cui queste norme erano state applicate, ma la decisione di ammissibilità non è stata presa sulla base di rinnovata interpretazione di queste norme.
art. 110, 112 cod. pen.
art. 110, art. 112 cod. pen.
Richiamati nella imputazione relativa alla cooperazione nei reati principali; la sentenza di cassazione ha valutato questioni processuali e di fatto connesse a tali contestazioni, ma la censura riguardava la rinnovazione della valutazione probatoria.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 (Basile) e Sez. un., 27/03/2002 n. 16104 (De Lorenzo)
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002; Sez. un., 27/03/2002 n. 16104
Casi richiamati per delimitare l'istituto dell'errore di fatto: precisano che il rimedio opera per errori percettivi dovuti a svista/equivoco nella lettura degli atti della Corte di cassazione e non per divergenze valutative o questioni di diritto.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione all'applicabilità dell'art. 616 c.p.p. e alla valutazione della colpa nel proporre ricorsi inammissibili.
Massime di principio
- Il rimedio ex art. 625‑bis c.p.p. tutela un errore "percettivo" (svista o equivoco) nella lettura degli atti della Corte di legittimità: non è uno strumento per rinnovare la valutazione della prova o per contestare la credibilità dei testi.
- Le censure relative all'attendibilità di un collaboratore di giustizia o alla valutazione dei riscontri sono, di regola, questioni di merito e devono essere proposte con i mezzi ordinari di impugnazione; non rientrano nel perimetro dell'errore di fatto straordinario salvo che si indichi una specifica svista o equivoco nella lettura degli atti da parte della Corte di cassazione.
- Quando si impugna per errore di fatto occorre individuare con precisione l'elemento della percezione errata (pagina/parte della motivazione o documento ignorato/letto male) che abbia effettivamente influenzato la decisione; la mera discrepanza di valutazione non è sufficiente.
- L'utilizzo di pronunce sopravvenute di altri procedimenti può essere rilevante solo se effettivamente depositate e pertinenti al concreto contenuto degli atti del procedimento: l'esistenza di una pronuncia esterna non sostituisce la necessità di dimostrare una svista interna alla Corte impugnata.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare alle spese e irrogare una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.); dunque valutare il rischio di sanzione prima di proporre ricorsi manifestamente basati su riconsiderazioni di merito.
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