Ordinanza n. 92/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, con richiesta di riunione al ricorso RG 414-2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto amministrativo ostativo al rilascio del passo carrabile relativo alla realizzazione di un distributore di carburanti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’atto del Comune di Fondi relativo alla richiesta di rilascio del passo carrabile connesso alla realizzazione di un distributore di carburanti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e domandando la riunione con altro ricorso pendente. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, la società ha chiesto una misura idonea a conseguire il rilascio del passo carrabile.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che il bene della vita perseguito dalla ricorrente, consistente nel rilascio del passo carrabile, non fosse suscettibile di tutela cautelare, poiché il suo conseguimento richiede un’attività amministrativa ulteriore e presuppone l’annullamento nel merito dell’atto impugnato. La misura cautelare non può quindi sostituire la necessaria riedizione dell’attività amministrativa conseguente a un eventuale accoglimento della domanda di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; nel caso concreto è stata respinta perché il risultato richiesto implicava un’attività amministrativa ulteriore, conseguibile soltanto a seguito dell’eventuale annullamento nel merito dell’atto impugnato.
Massime di principio
- La tutela cautelare non è concedibile quando il bene della vita richiesto presuppone necessariamente l’annullamento nel merito dell’atto impugnato e lo svolgimento di una successiva attività amministrativa non sostituibile mediante una misura provvisoria.
- Il giudice cautelare non può anticipare in via sostitutiva il rilascio di un titolo o di un’autorizzazione quando tale rilascio richiede una nuova valutazione e un’attività amministrativa conseguente all’eventuale accoglimento della domanda di annullamento.
Come è indicizzato
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