Cassazione Civile, Ordinanza n. 04551/2026 del 28/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società creditrice ha convenuto in giudizio il debitore che, con atto del 7 luglio 2015, aveva trasferito al figlio la proprietà dell'abitazione familiare in cambio di un vitalizio alimentare, di mantenimento e assistenza vita natural durante. La società ha chiesto di accertare la nullità dell'atto per difetto di alea o per simulazione assoluta, oppure di dichiararne l'inefficacia nei propri confronti ex art. 2901 c.c. come atto fraudolento lesivo della garanzia patrimoniale. I giudici di merito hanno accolto la revocatoria e rigettato nullità e simulazione. In cassazione il debitore ha dedotto: omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla mancanza di prova della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione; violazione dell'art. 2901 c.c., assumendo che per gli atti onerosi anteriori al credito fosse necessaria la prova del consilium fraudis; erronea valutazione delle prove e dell'onere probatorio in tema di scientia fraudis e eventus damni; illegittima declaratoria di inammissibilità di prove documentali e testimoniali in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale perché i motivi erano in parte inammissibili per difetto di specificità/autosufficienza e in parte infondati. Ha affermato che la doglianza sull'omessa pronuncia non era adeguatamente specificata; che, comunque, la questione sulla partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione non era decisiva per il debitore e si fondava su un presupposto errato, poiché il credito era sorto prima dell'atto dispositivo; che, per gli atti dispositivi successivi al sorgere del credito, ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, senza necessità di provare la dolosa preordinazione; che le censure sulle prove e sul ragionamento presuntivo tendevano a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione; che mancavano la trascrizione e la specifica critica del documento prodotto in appello. Il ricorso incidentale condizionato della società creditrice è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Per l'azione revocatoria, quando l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale; non è richiesta la prova della dolosa preordinazione del terzo, necessaria solo per gli atti anteriori al credito.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione del contenuto della domanda o eccezione asseritamente pretermessa e degli atti in cui è stata proposta.
art. 115 c.p.c.
Non può essere invocato in cassazione per ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze probatorie senza indicare specificamente l'errore denunciato.
art. 116 c.p.c.
La violazione è inammissibile se non è specificato in che modo il giudice abbia disatteso il criterio legale di valutazione della prova.
art. 2697 c.c.
La doglianza sull'onere della prova è infondata se mira, in realtà, a una diversa ponderazione del materiale istruttorio; nel caso, il creditore aveva assolto l'onere relativo all'eventus damni.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono apprezzate dal giudice di merito; in cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del relativo ragionamento se sorretto da motivazione logica e coerente.
art. 345 c.p.c.
È confermata l'inammissibilità in appello di nuove prove, ove non consentite dal divieto di nova.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e intelligibili; altrimenti la censura è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo preciso il contenuto degli atti e documenti rilevanti, non potendosi demandare alla Corte una ricerca autonoma negli atti di causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, per gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore; la partecipazione del terzo a una dolosa preordinazione non è necessaria.
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce omessa pronuncia deve trascrivere e identificare con precisione la domanda o eccezione asseritamente ignorata, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
- La censura che investe la valutazione delle prove o il ragionamento presuntivo del giudice di merito è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una nuova rivalutazione del merito.
- La contestazione dell'eventus damni può essere superata se il creditore dimostra una modifica, anche solo qualitativa, del patrimonio del debitore idonea a compromettere la garanzia, salvo prova contraria della capienza residua.
- In cassazione, la deduzione dell'erronea valutazione di documenti o prove testimoniali richiede l'indicazione specifica del loro contenuto, della loro decisività e della tempestiva ritualità della relativa produzione o istanza.
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