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Ordinanza

Ordinanza n. 5675/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento della determinazione dirigenziale con num. rep. -OMISSIS- e num. prot. -OMISSIS- del 1° settembre 2016 del Direttore del Dipartimento politiche abitative di Roma Capitale, notificata in data 27 settembre 2016, con cui si è comunicato alla ricorrente “di prendere atto dell’esito contrario dell’istruttoria svolta d’ufficio in ordine all’istanza di assegnazione in regolarizzazione presentata dalla signora -OMISSIS- - nata a Roma il 15 ottobre 1964 - per l’alloggio di proprietà di Roma Capitale sito in Roma, via -OMISSIS-, per i seguenti motivi: la domanda è priva della copia del documento d’identità e della sottoscrizione della richiedente (DPR 445/2000)”.

Giustizia amministrativa201614462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di esito negativo dell’istruttoria sull’istanza di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio comunale, motivata dall’assenza della copia del documento d’identità e della sottoscrizione della richiedente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale ha comunicato l’esito contrario dell’istruttoria relativa alla domanda di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio di proprietà comunale. Dal testo emerge che il giudizio principale è stato definito con sentenza della Sezione n. 8253 del 28 aprile 2025. La presente ordinanza riguarda esclusivamente la successiva istanza di liquidazione dell’onorario del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha rilevato che l’istanza, depositata il 19 agosto 2025, non era corredata dalla documentazione attestante la permanenza delle condizioni reddituali necessarie per il patrocinio.

La decisione

Il Tribunale non ha ancora deciso sull’istanza di liquidazione dell’onorario. Ha disposto l’acquisizione, a cura del procuratore istante, della documentazione relativa alle condizioni reddituali della ricorrente, da depositare entro il 15 maggio 2026, e ha fissato per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 26 maggio 2026. Ai fini della verifica prevista dall’art. 127, comma 4, d.P.R. 115/2002, il Collegio ha precisato che devono essere documentate le condizioni reddituali relative agli anni dal 2016 al 2024: il 2016 è l’anno di avvio del processo e il 2024 è l’anno precedente a quello, il 2025, in cui è intervenuta la decisione definitoria. Restano fermi i successivi controlli delle autorità competenti.

Norme richiamate

  • art. 76 d.P.R. 115/2002

    Le condizioni reddituali rilevanti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono quelle risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi, riferita all’anno precedente alla proposizione del ricorso introduttivo.

  • art. 79 d.P.R. 115/2002

    L’istanza di gratuito patrocinio contiene, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76, nonché l’impegno a comunicare - fino a che il processo non sia definito - le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

    L’obbligo di comunicare le variazioni reddituali rilevanti permane fino alla definizione del processo; la verifica deve quindi estendersi agli anni precedenti alla decisione che definisce il giudizio.

  • art. 127, comma 4, d.P.R. 115/2002

    Prima di provvedere sulla liquidazione dell’onorario, il giudice deve accertare la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ferma restando la competenza delle autorità per i successivi controlli.

  • art. 136, comma 1, d.P.R. 115/2002

    La verifica della permanenza delle condizioni reddituali si protrae fino all’anno in cui viene adottata la decisione che definisce il contenzioso.

Massime di principio

  • Prima di deliberare sulla liquidazione dell’onorario del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice amministrativo deve verificare la permanenza delle condizioni reddituali che hanno legittimato l’ammissione, senza pregiudizio per i successivi controlli delle autorità competenti.
  • Quando il processo si protrae per più anni, la verifica delle condizioni reddituali deve comprendere l’anno precedente alla proposizione del ricorso, quale riferimento iniziale, e le variazioni reddituali rilevanti intervenute in ciascun anno fino all’anno precedente a quello in cui è adottata la decisione che definisce il giudizio.
  • La mancata produzione, insieme all’istanza di liquidazione, della documentazione necessaria a dimostrare la permanenza delle condizioni reddituali legittima il giudice a disporre un’integrazione istruttoria e a rinviare la decisione sull’istanza, anziché procedere immediatamente alla liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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