Ordinanza n. 1081/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 25 novembre 2025, -OMISSIS- – presentata da -OMISSIS-, nonché, ove occorra, di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compresi il provvedimento tacito di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela assunta al protocollo dell’Amministrazione il -OMISSIS- e la circolare del medesimo Ministero n. -OMISSIS-, avente ad oggetto -OMISSIS- Linee guida per i controlli sull’ammissibilità delle istanze”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di esclusione presentato da un'impresa, unitamente al rigetto tacito dell'istanza di autotutela e alla circolare ministeriale sulle linee guida per i controlli di ammissibilità
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria o concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento di esclusione deducendo che i reati e gli illeciti richiamati dall'Amministrazione non sarebbero riconducibili all'elenco tassativo dei reati ostativi previsto dall'art. 136 del Regolamento (UE) 2018/1046, richiamato dal bando. Ha inoltre sostenuto che le fattispecie contestate, consistenti in violazioni edilizie, ambientali e igienico-sanitarie di natura contravvenzionale, nonché in lesioni personali e violazioni della sicurezza sul lavoro di natura colposa, non sarebbero comunque gravi. È stato infine dedotto il difetto di esplicitazione dei presupposti dell'esclusione, con particolare riguardo alla valutazione della gravità secondo proporzionalità e ragionevolezza e al difetto di motivazione. L'impugnazione comprendeva anche il provvedimento tacito di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela e, ove occorrente, la circolare ministeriale recante linee guida per i controlli sull'ammissibilità delle istanze.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame, senza definire il merito della controversia. Ha ritenuto che la motivazione dell'esclusione facesse apparire l'adozione dell'atto come un mero automatismo conseguente al riscontro dei precedenti della parte ricorrente, senza un'espressa e adeguata valutazione né della riconducibilità delle fattispecie all'elenco tassativo dei reati ostativi di cui all'art. 136 del Regolamento (UE) 2018/1046, né della gravità delle condotte. La gravità deve essere oggetto di una specifica ponderazione e di un'apposita motivazione. Le argomentazioni dell'Avvocatura non possono integrare la motivazione carente, perché hanno natura meramente defensionale e non provvedimentale e, comunque, non colmano il difetto di motivazione sulla gravità dei fatti. Il Ministero è stato quindi ordinato di riesaminare la domanda e di assumere una nuova determinazione motivata entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. La trattazione del merito è stata fissata all'8 luglio 2026; ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese è stata riservata.
Norme richiamate
art. 136 Reg. (UE) 2018/1046
elenco dei reati ostativi
La disposizione è stata considerata dal TAR di natura tassativa e di stretta interpretazione; l'Amministrazione deve motivare specificamente la riconducibilità delle condotte contestate alle fattispecie ivi previste.
art. 2 del bando
richiamato dall’art. 2 del bando
Il bando richiama l'art. 136 del Regolamento (UE) 2018/1046 quale parametro per l'individuazione dei reati ostativi all'ammissibilità.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare, accolta dal TAR ai fini del riesame.
Massime di principio
- L'esclusione da una procedura di finanziamento fondata su precedenti penali o illeciti non può derivare dal mero riscontro automatico dell'esistenza di precedenti: l'Amministrazione deve verificare e motivare la riconducibilità delle condotte alle fattispecie ostative tassativamente previste dalla disciplina applicabile.
- Quando la disciplina dell'esclusione richiama un elenco tassativo di reati ostativi, tale elenco è soggetto a stretta interpretazione e non può essere esteso analogicamente a fattispecie non espressamente ricomprese.
- La gravità delle condotte poste a fondamento dell'esclusione deve essere oggetto di una valutazione specifica, proporzionata e ragionevole, adeguatamente esplicitata nella motivazione del provvedimento.
- Le difese dell'Amministrazione nel processo non possono integrare postumamente una motivazione provvedimentale carente, in particolare quanto alla valutazione della gravità delle condotte, quando tale valutazione non risulti dall'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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