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Ordinanza

Ordinanza n. 327/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato, con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che l’ordinanza del TAR Marche resistesse alle doglianze dell’appello e fosse conforme alla continuità dei precedenti della Sezione Seconda, richiamando le pronunce n. 642 del 19 gennaio 2024 e n. 761 del 31 gennaio 2025. Ha quindi respinto l’istanza cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Marche che aveva respinto l’istanza cautelare proposta dal militare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a. chiedendo la riforma dell’ordinanza del TAR Marche che aveva respinto la domanda cautelare. Il testo non specifica l’atto amministrativo presupposto, né le doglianze articolate nell’appello; emerge soltanto che l’appellante ha contestato la decisione cautelare di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare; il Consiglio di Stato lo ha deciso respingendo l’istanza di riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, il Consiglio di Stato decide sulla base di una delibazione sommaria e può confermare l’ordinanza cautelare di primo grado quando questa resista alle doglianze dell’appellante e risulti coerente con precedenti giurisprudenziali pertinenti.
  • La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta dal giudice anche in caso di rigetto dell’istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelareAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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