Ordinanza n. 327/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato, con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che l’ordinanza del TAR Marche resistesse alle doglianze dell’appello e fosse conforme alla continuità dei precedenti della Sezione Seconda, richiamando le pronunce n. 642 del 19 gennaio 2024 e n. 761 del 31 gennaio 2025. Ha quindi respinto l’istanza cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Marche che aveva respinto l’istanza cautelare proposta dal militare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a. chiedendo la riforma dell’ordinanza del TAR Marche che aveva respinto la domanda cautelare. Il testo non specifica l’atto amministrativo presupposto, né le doglianze articolate nell’appello; emerge soltanto che l’appellante ha contestato la decisione cautelare di primo grado.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare; il Consiglio di Stato lo ha deciso respingendo l’istanza di riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, il Consiglio di Stato decide sulla base di una delibazione sommaria e può confermare l’ordinanza cautelare di primo grado quando questa resista alle doglianze dell’appellante e risulti coerente con precedenti giurisprudenziali pertinenti.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta dal giudice anche in caso di rigetto dell’istanza cautelare.
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