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Sentenza

Sentenza del 17/05/2016 n. 648 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

IVA -LIQUIDAZIONE DI GRUPPO - COMPENSAZIONE - CARATTERISTICHE - CONSEGUENZE. In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo possono operare due fattispeciedi compensazioni: una derivante da un'eccedenza di detrazioni in capo ad unacontrollata ed una derivante da un'eccedenza di versamento effettuata dallacontrollante. In quest'ultima eventualità la garanzia prevista dal combinatodisposto degli artt. 6 del D.M. n. 11065/1979 e 38-bis del D.P.R. 633/1972 nonè necessaria, poiché il gruppo ha compensato il proprio debito IVA con uncredito IVA derivante da errata eccedenza di versamento IVA di gruppo. Da ciòconsegue la mancanza del presupposto di applicabilità della sanzione, poiché la ratio sottesa alladisposizione, contenuta nel combinato disposto degli artt. 6, D.M. 1979, n.11065 e 38-bis, Decreto Iva, non viene in rilievo, trattandosi di fattispecieaffatto diversa, in cui la compensazione ha operato tra due crediti entrambicerti, liquidi ed esigibili ed essendo il credito sorto direttamente in capo algruppo come credito da indebito versamento Iva e non piuttosto quale credito"operativo" della singola società partecipante.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione della garanzia prevista dagli artt. 6 del D.M. n. 11065/1979 e 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 e della relativa sanzione nell'ambito della compensazione IVA di gruppo. Il gruppo aveva compensato un proprio debito IVA con un credito derivante da un'eccedenza di versamento IVA effettuata dalla controllante, anziché con un'eccedenza di detrazioni maturata da una società controllata. Il ricorrente sosteneva che, trattandosi di un credito da indebito versamento direttamente sorto in capo al gruppo, certo, liquido ed esigibile, non fosse necessaria alcuna garanzia e non fosse applicabile la sanzione.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta. La sentenza ha distinto tra la compensazione basata su un'eccedenza di detrazioni della controllata e quella basata su un'eccedenza di versamento della controllante. In quest'ultima ipotesi la garanzia non è necessaria, perché il gruppo utilizza un credito derivante da un errato versamento IVA di gruppo e non un credito operativo trasferito dalla singola partecipante. Venendo meno il presupposto sostanziale cui è collegata la garanzia, non è applicabile neppure la sanzione.

Norme richiamate

  • Art. 6 del D.M. n. 11065/1979

    La garanzia prevista per l'utilizzo di determinati crediti nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo non si applica quando la compensazione riguarda un credito derivante da un'eccedenza di versamento IVA del gruppo.

  • Art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972

    La disciplina della garanzia e delle conseguenze sanzionatorie presuppone l'utilizzo di un credito rientrante nella specifica fattispecie normativa; tale presupposto manca per il credito da indebito versamento direttamente sorto in capo al gruppo.

Massime di principio

  • Nella liquidazione IVA di gruppo occorre distinguere tra credito derivante da eccedenza di detrazioni di una controllata e credito derivante da un'eccedenza di versamento della controllante.
  • Se il credito nasce da un errato o indebito versamento IVA di gruppo ed è certo, liquido ed esigibile, la sua compensazione con debiti IVA del gruppo non richiede automaticamente la garanzia prevista per i crediti operativi trasferiti dalle società partecipanti.
  • Le garanzie e le sanzioni fiscali devono essere applicate solo quando ricorrono concretamente i presupposti della specifica fattispecie normativa; non possono essere estese a situazioni sostanzialmente diverse.
  • La qualificazione del credito e la sua origine sono decisive: un credito direttamente sorto in capo al gruppo per un versamento eccedente non è assimilabile, ai fini della garanzia, a un'eccedenza di detrazione maturata da una singola società partecipante.

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