Sentenza n. 654/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento prot. n° 0000564 del 14/01/2025, di “Contestazione e Rigetto della richiesta di attestazione di avvenuto decorso dei termini e di rigetto della SCIA prot. 14057/2024 del 10 settembre 2024 per inefficacia ed incompletezza” - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, implicito o esplicito, ancorchè non conosciuto dai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di rigetto della richiesta di attestazione dell'avvenuto decorso dei termini e di rigetto per inefficacia e incompletezza della SCIA edilizia in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale del 14 gennaio 2025 relativo alla SCIA edilizia presentata nel settembre 2024 per opere realizzate in assenza di permesso di costruire e autorizzazione sismica. La vicenda traeva origine da una precedente SCIA del giugno 2020, relativa alla realizzazione di edifici agricoli e residenziali, rispetto alla quale il Comune aveva comunicato la necessità della preventiva presentazione e approvazione di un Piano di Utilizzo Aziendale (PUA) ai sensi dell'art. 57 della legge regionale Lazio n. 38/1999. Il PUA non era mai stato presentato. I ricorrenti sostenevano, in primo luogo, che sulla SCIA del settembre 2024 si fosse formato il silenzio-assenso e che il successivo provvedimento comunale fosse nullo per difetto assoluto di attribuzione. Deducevano inoltre l'erronea qualificazione della SCIA come condizionata alla preventiva approvazione del PUA, sostenendo che si trattasse di una SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 380/2001 e che non fosse necessaria la doppia conformità. Venivano altresì dedotti eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti, sviamento, irrazionalità manifesta, contraddittorietà e difetto di istruttoria, nonché violazione dei principi di correttezza, diligenza e buona fede della pubblica amministrazione. In particolare, i ricorrenti contestavano l'affermazione comunale circa l'inesistenza della precedente SCIA, ritenendola frutto di un mero errore materiale nell'indicazione dell'anno, e contestavano il rilievo relativo alla mancata produzione della documentazione fotografica, sostenendo che il Comune ne fosse già in possesso.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'intervento, comprendente anche un annesso agricolo, fosse soggetto alla preventiva presentazione e approvazione del PUA prevista dall'art. 57 della legge regionale Lazio n. 38/1999. La precedente SCIA del 2020 non si era perfezionata perché priva del necessario PUA; la comunicazione comunale del gennaio 2022, che aveva chiarito tale necessità, non era stata impugnata ed era quindi divenuta definitiva. La successiva SCIA del settembre 2024 doveva essere qualificata come SCIA condizionata all'acquisizione dell'assenso preventivo, non come autonoma SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001. In assenza del PUA, la SCIA non aveva mai acquistato efficacia e non poteva produrre effetti sananti né formarsi il silenzio-assenso. Il termine di trenta giorni per l'esercizio del potere inibitorio non era quindi applicabile, poiché presupponeva una SCIA perfezionata ed efficace. Il Comune poteva pertanto rilevare in ogni momento l'inefficacia della segnalazione e respingere l'istanza. È stata esclusa anche la rilevanza della prospettata tardività del precedente intervento comunale, che avrebbe dovuto essere contestata tempestivamente mediante impugnazione della comunicazione del gennaio 2022. Le ulteriori censure sono state assorbite o comunque ritenute infondate in ragione della decisiva mancata presentazione del PUA. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
L'art. 19, terzo comma, attribuisce all'amministrazione un termine per intervenire e inibire lo svolgimento dell'attività segnalata; successivamente alla scadenza, l'intervento è possibile alle condizioni proprie dell'autotutela.
Il potere inibitorio puro è soggetto a termine perentorio, mentre l'intervento successivo richiede i presupposti dell'autotutela. Tuttavia, tali termini e condizioni presuppongono una SCIA perfezionata ed efficace.
art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990
Nei casi di SCIA in materia edilizia il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta.
Il termine di trenta giorni per il potere inibitorio edilizio non opera quando la SCIA condizionata non sia mai divenuta efficace per la mancata acquisizione dell'assenso preventivo.
art. 21, comma 2-bis, l. 241/1990
Consente l'intervento amministrativo anche oltre il termine ordinario nei casi in cui l'attività segnalata sia abusiva perché iniziata senza il necessario atto di assenso preventivo.
art. 23, comma 1, d.P.R. 380/2001
La SCIA edilizia deve essere presentata al comune almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
La disposizione è posta in correlazione con il termine ridotto previsto per l'esercizio del potere inibitorio nella SCIA edilizia.
art. 23-bis d.P.R. 380/2001
In caso di presentazione di SCIA condizionata, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso preventivi.
La mancata acquisizione dell'assenso preventivo impedisce alla SCIA condizionata di acquistare efficacia; l'attività eventualmente intrapresa è abusiva.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Non è applicabile, quale autonoma SCIA in sanatoria, quando la precedente SCIA relativa alle opere non si sia mai perfezionata per mancanza del PUA necessario.
art. 57 l.r. Lazio 38/1999
Per la realizzazione degli annessi agricoli è necessaria la preventiva presentazione e approvazione del Piano di Utilizzo Aziendale; tale adempimento costituisce condizione preliminare dell'efficacia del titolo edilizio segnalato.
art. 21-septies l. 241/1990
Non ricorre la nullità per difetto assoluto di attribuzione quando l'amministrazione interviene su una SCIA mai perfezionata e quindi priva di effetti giuridici consolidati.
Massime di principio
- Una SCIA condizionata all'acquisizione di un'autorizzazione o di un assenso preventivo non acquista efficacia finché tale condizione non si verifica; la mancata acquisizione dell'assenso impedisce il perfezionamento della segnalazione e consente all'amministrazione di rilevarne l'inefficacia anche oltre il termine ordinario previsto per il potere inibitorio.
- Il termine perentorio previsto per l'esercizio del potere inibitorio sulla SCIA edilizia presuppone che la segnalazione sia completa, perfezionata ed efficace. Esso non decorre, o non è utilmente invocabile, quando la SCIA sia condizionata a un atto di assenso preventivo mai acquisito.
- La successiva presentazione di una SCIA in sanatoria non può essere qualificata autonomamente come titolo sanante quando la precedente SCIA relativa alle opere non si sia mai perfezionata per la mancanza di un presupposto essenziale, quale la preventiva approvazione del PUA.
- Una comunicazione amministrativa che stabilisca la necessità di un presupposto preliminare per il perfezionamento della SCIA, se lesiva della posizione del privato, deve essere tempestivamente impugnata; in mancanza, le statuizioni lesive in essa contenute diventano definitive e non possono essere rimesse in discussione in un successivo giudizio.
- Il silenzio-assenso non può formarsi su una segnalazione priva dei presupposti essenziali di efficacia né può produrre effetti sananti quando l'attività edilizia sia subordinata a un atto di assenso preventivo mai acquisito.
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