Cassazione Civile, Ordinanza n. 06628/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
In sede di verifica del passivo di un fallimento, un Comune aveva ottenuto dal Tribunale l’ammissione del proprio credito in privilegio ex art. 2752, ultimo comma, c.c., sulla base di una sentenza della Corte dei conti passata in giudicato, che aveva condannato il fallimento al risarcimento del danno erariale per euro 426.402,72 oltre interessi. La curatela ha impugnato il decreto con due motivi: con il primo ha sostenuto che la sentenza contabile, pronunciata dopo la dichiarazione di fallimento, non potesse fungere da titolo autonomamente valorizzabile nel concorso e che il credito dovesse essere vagliato solo nel procedimento fallimentare; ha inoltre contestato l’affermazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti e, incidentalmente, la natura non esecutiva della sentenza contabile. Con il secondo motivo ha dedotto che il credito, essendo risarcitorio, non potesse comunque godere del privilegio ex art. 2752, ultimo comma, c.c., riservato ai crediti per imposte e tasse, e che il decreto fosse carente di motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che la giurisdizione della Corte dei conti sui danni erariali è esclusiva e permane anche quando il debitore è fallito; di conseguenza, se la sentenza contabile è stata pronunciata in un giudizio nel quale il fallimento era parte ed è ormai passata in giudicato, il credito può essere ammesso al passivo in via piena, senza necessità di riserva. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il Tribunale aveva motivato in modo insufficiente e generico il riconoscimento del privilegio, limitandosi a richiamare l’art. 2752, ultimo comma, c.c. senza spiegare in che modo il credito da danno erariale rientrasse concretamente nell’area dei crediti tributari tutelati dalla norma. Il decreto è stato quindi cassato limitatamente al capo sul privilegio e la causa è stata rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame sul punto e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 52 l. fall.
richiamato dalla curatela per sostenere il principio di esclusività del concorso, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini della censura accolta o respinta
art. 93 l. fall.
citato nel primo motivo come norma sulla domanda di insinuazione al passivo
art. 96 l. fall.
richiamato per la disciplina dell’ammissione con riserva dei crediti accertati da giudice speciale; la Corte osserva che il giudice a quo non ha fatto applicazione della norma
art. 98 l. fall.
richiamato nel passaggio sull’opposizione allo stato passivo e sull’ammissione con riserva in caso di giurisdizione esclusiva altrui
art. 101 l. fall.
citato nel primo motivo dalla curatela
art. 2752, ultimo comma, c.c.
può giustificare il privilegio solo se il credito accertato in sede contabile ha natura effettivamente tributaria; il mero richiamo alla sentenza per danno erariale non basta senza motivazione specifica
art. 2745 c.c.
citato nel secondo motivo in tema di natura legale dei privilegi
art. 2758 c.c.
citato nel secondo motivo
art. 2759 c.c.
citato nel secondo motivo
art. 2772 c.c.
citato nel secondo motivo
art. 2697 c.c.
richiamato indirettamente nella parte dedicata ai principi sull’onere della prova, ma non oggetto di specifica decisione
sent. Cass. Sez. U n. 12371/2008
la giurisdizione contabile sui rapporti obbligatori per danno erariale resta esclusiva anche in caso di fallimento del debitore
sent. Cass. Sez. U n. 11073/2012
gli effetti della sentenza contabile emessa nonostante il fallimento confluiscono nella procedura concorsuale
sent. Cass. Sez. U n. 789/1999
in caso di credito devoluto alla giurisdizione esclusiva di un giudice speciale, il giudice fallimentare può ammettere il credito con riserva come credito condizionale in attesa della decisione del giudice munito di giurisdizione
sent. Cass. n. 37017/2022
il privilegio ex art. 2752, ultimo comma, c.c. può spettare a crediti comunali connessi alla mancata riscossione o riversamento di entrate tributarie
sent. Cass. n. 3449/2016
richiamata come precedente sul medesimo tema del privilegio per crediti tributari comunali
sent. Cass. n. 22420/2018
richiamata come precedente sul medesimo tema del privilegio per crediti tributari comunali
sent. Cass. n. 7834/2022
richiamata come precedente sul medesimo tema del privilegio per crediti tributari comunali
Massime di principio
- La sentenza passata in giudicato resa dalla Corte dei conti in materia di danno erariale, pronunciata in un giudizio nel quale il fallimento è parte, è idonea a fondare l’ammissione al passivo del relativo credito senza necessità di ammissione con riserva.
- L’eventuale pendenza o successiva instaurazione del giudizio contabile non priva di rilievo la decisione del giudice contabile quando essa intervenga nella sua giurisdizione esclusiva e sia ormai irrevocabile.
- L’ammissione al privilegio ex art. 2752, ultimo comma, c.c. richiede una motivazione specifica sulla natura tributaria del credito: il semplice richiamo a una condanna per danno erariale non basta.
- I privilegi sono di stretta interpretazione e non possono essere riconosciuti in modo automatico sulla base della sola qualità pubblica del creditore o del mero riferimento alla sentenza contabile.
- In tema di verifica del passivo, quando il credito è già stato accertato con sentenza passata in giudicato, il punto centrale non è più l’esistenza del credito, ma la sua corretta collocazione e la dimostrazione del presupposto normativo del privilegio.
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