Sentenza n. 540/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della Sentenza n.277/2024 del Tribunale di Ancona - RG 446/2024 notificata come per legge in data 27/06/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 277/2024, recante il riconoscimento del beneficio della carta del docente e la condanna al pagamento delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 277/2024, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione del titolo all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario operi su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando tutti gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro; il giudizio di ottemperanza riguarda l'esecuzione delle somme attribuite con il titolo giudiziale.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo, per quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando il titolo esecutivo è stato notificato all'amministrazione e, prima della proposizione del ricorso, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito nei confronti della pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione integrale del titolo, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato per l'ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e attribuendogli il potere di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità del credito, non impedisce l'accoglimento del ricorso di ottemperanza quando l'inadempimento risulti dal mancato espletamento degli obblighi derivanti dal giudicato.
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