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Sentenza

Sentenza n. 505/2026 - Bari, Sezione 3

per l’annullamento previa concessione di idonee misure cautelari collegiali e monocratiche ex art. 56 c.p.a.: a) della Nota Prot. n. 0095382.U del 11/03/2026 a firma del Direttore del Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive, con cui è stato intimato alla ricorrente di osservare la chiusura del pubblico esercizio nei giorni 19, 20 e 21 marzo 2026 in asserita esecuzione della Sentenza T.A.R. Puglia n. 289/2026; b) del Provvedimento/Nota (Prot. 0096486/2026 del 12.03.2026) con cui il medesimo Settore ha rigettato le deduzioni della ricorrente tese a veder riconosciuta la chiusura spontaneamente eseguita a far data dal 10 marzo 2026; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali di esecuzione e apposizione dei sigilli che dovessero intervenire in data odierna.

Giustizia amministrativa202600499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto comunale di individuazione dei giorni 19, 20 e 21 marzo 2026 per l’esecuzione della sospensione dell’attività di somministrazione, nonché rigetto delle deduzioni relative alla precedente esecuzione spontanea della misura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia trae origine da un’ordinanza comunale del 3 febbraio 2026, con cui era stata disposta la sospensione per tre giorni dell’attività di somministrazione, a seguito di due accertamenti della Polizia Locale relativi alla diffusione di musica oltre le ore 24.00 previste dal regolamento comunale. Il precedente ricorso contro tale ordinanza era stato respinto con sentenza semplificata, che aveva confermato la violazione oraria, la recidiva, la proporzionalità della sanzione, l’irrilevanza della perizia acustica e la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento. La stessa sentenza aveva rimesso al Comune l’individuazione della nuova decorrenza della sospensione, prescrivendo un preavviso minimo di sette giorni. Il Comune ha quindi comunicato alla società, l’11 marzo 2026, che la sospensione sarebbe stata eseguita nei giorni 19, 20 e 21 marzo 2026. La società ha impugnato tale atto sostenendo di avere già eseguito spontaneamente la sospensione a partire dal 10 marzo e lamentando, oltre alla duplicazione della misura, la violazione del termine dilatorio di trenta giorni, l’illegittima applicazione della recidiva per la mancata definitività dei verbali, il travisamento dei fatti per omessa considerazione della perizia acustica, la violazione della proporzionalità e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha inoltre sostenuto che, a seguito dell’adempimento spontaneo, il Comune non avrebbe più potuto individuare ulteriori giorni di sospensione.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente rilevato che l’interesse alla domanda di annullamento era venuto meno, poiché il provvedimento aveva già esaurito i propri effetti; ha tuttavia riconosciuto la permanenza dell’interesse all’accertamento della sua illegittimità. Nel merito ha respinto tutti i motivi. Le censure dal primo al quinto sono state ritenute già definitivamente esaminate e respinte nel precedente giudizio, con conseguente efficacia di giudicato sulla legittimità dell’ordinanza e dei relativi presupposti: violazione dell’orario, recidiva, irrilevanza della perizia acustica, proporzionalità della sanzione e non necessità della comunicazione di avvio. Quanto alla nuova questione relativa alla scelta dei giorni di esecuzione, il Collegio ha ritenuto che il Comune avesse rispettato il vincolo conformativo della precedente sentenza, individuando una nuova decorrenza e comunicandola con un preavviso di otto giorni, superiore al minimo di sette. Il giudice ha inoltre affermato che la precedente sentenza aveva rimesso all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., la scelta concreta dei giorni di esecuzione, trattandosi di potere amministrativo non ancora esercitato. La società non poteva sostituirsi all’Amministrazione scegliendo unilateralmente tempi e modalità di esecuzione, poiché la sospensione aveva natura punitivo-sanzionatoria ed era rimessa alle prerogative dell’autorità amministrativa. Il ricorso è stato quindi respinto. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della lealtà dimostrata dalla società nell’eseguire comunque la misura nei giorni indicati dal Comune; il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice non può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati; la precedente sentenza ha quindi rimesso al Comune la scelta dei giorni concreti di esecuzione della sospensione.

Massime di principio

  • Quando una precedente sentenza annulla o incide su un provvedimento sanzionatorio e rimette espressamente all’amministrazione l’individuazione della nuova decorrenza o delle modalità di esecuzione, l’amministrazione conserva il potere di effettuare tale scelta entro il perimetro conformativo fissato dal giudicato.
  • Il privato non può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di un potere amministrativo non ancora esercitato, scegliendo unilateralmente tempi e modalità di esecuzione di una misura sanzionatoria, anche se ritiene di avervi già adempiuto spontaneamente.
  • Le censure già definitivamente esaminate e respinte in un precedente giudizio non possono essere riproposte contro l’atto successivo quando riguardano presupposti e profili di legittimità coperti dal giudicato.
  • La domanda di annullamento può perdere attualità quando l’atto abbia esaurito i propri effetti, ma può permanere l’interesse all’accertamento dell’illegittimità qualora tale accertamento sia espressamente richiesto e conservi utilità per la parte.
  • Il termine di preavviso stabilito dal giudice per la riedizione o l’esecuzione della misura amministrativa è rispettato quando l’amministrazione comunica la decorrenza con un intervallo temporale superiore al minimo fissato nella sentenza.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneEfficacia ed esecuzione del provvedimentoGiudizio di ottemperanza
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interessePrincipio di legalità e tipicità

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