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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30444/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Genova che ha disposto gli arresti domiciliari (per Ramos Bido e Rodriguez Fernandez) e misure minori per altro coindagato, contestando: 1) la carenza e la genericità della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'attualità del pericolo di reiterazione, in particolare alla luce del lungo intervallo temporale tra l'ultima condotta contestata e la richiesta di misura; 2) la sproporzione e la mancata osservanza del principio di adeguatezza e proporzionalità delle misure, nonché la mancata considerazione di misure meno afflittive efficaci; 3) l'insufficienza degli elementi probatori (assenza di sequestri, fondi, materiale per lo spaccio) e la prevalenza di conversazioni o indizi non oggettivi; 4) disparità di trattamento rispetto al coindagato Sano Acosta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale di Genova abbia correttamente applicato i principi di diritto relativi al requisito di "attualità" del pericolo di reiterazione (art. 274 c.1 lett. c. c.p.p.), chiarendo che tale requisito non equivale all'imminenza di nuove opportunità delittuose ma alla persistenza del periculum libertatis valutata anche in relazione alla vicinanza temporale ai fatti o alla presenza di elementi indicativi recenti. Il Tribunale di Genova ha motivato adeguatamente richiamando: ruolo pregnante dell'indagato, intercettazioni ambientali, dichiarazioni dei consumatori, servizi di osservazione e pedinamento, nonché precedenti specifici. Le censure sulla proporzionalità sono state ritenute generiche e dunque inammissibili. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

    Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non equivale all'imminenza di specifiche occasioni di reato ma indica la continuità del periculum libertatis valutata sulla base della vicinanza ai fatti o della presenza di elementi indicativi recenti; il tempo "silente" non è di per sé preclusivo dell'applicazione della misura.

  • art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiama l'onere motivazionale circa la scelta della misura cautelare rispetto ad altre meno afflittive; nella fattispecie la censura è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire la motivazione del giudice di merito.

  • art. 292, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

    art. 292, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

    Il giudice deve valutare il decorso del tempo trascorso dagli episodi (tempo silente) nel bilanciamento degli elementi che giustificano la misura cautelare.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, si applicano le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e possibile obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.

  • artt. 81 e 110 cod. pen.; art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990

    Norme sostanziali riferite al reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contestato; costituiscono la fattispecie per la quale sono state adottate le misure cautelari.

  • legge n. 47 del 2015

    Ha modificato il dettato dell'art. 274 c.p.p. introducendo il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione, interpretato in giurisprudenza come continuità del periculum libertatis e non come imminenza.

  • d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020

    Richiama la partecipazione/requisitoria del Pubblico Ministero nel procedimento, citata in udienza.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale

    Richiamata con riferimento al mancato comportamento colpevole della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; in questa vicenda non sono emersi elementi che configurino colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il solo decorso del tempo tra l'ultima condotta e la richiesta di misura non esclude automaticamente la possibilità di applicare misure cautelari: il giudice deve valutare la persistenza del pericolo di reiterazione e la presenza di elementi indicativi recenti.
  • L'attualità del pericolo di reiterazione va intesa come continuità del periculum libertatis e richiede una valutazione prognostica fondata su modalità di condotta, personalità dell'indagato, contesto socio-ambientale e elementi istruttori acquisiti (intercettazioni, osservazioni, precedenti, dichiarazioni dei consumatori).
  • La scelta di una misura cautelare più afflittiva rispetto a misure alternative richiede motivazione specifica: la difesa che solleva argomentazioni generiche sulla proporzionalità rischia l'inammissibilità del gravame in sede di legittimità.
  • Elementi indiziari di natura non solo documentale (es. intercettazioni ambientali, pedinamenti, sommarie informazioni dei consumatori) possono essere ritenuti idonei a fondare l'attualità del rischio di reiterazione se adeguatamente collegati e contestualizzati.
  • Disparità di trattamento tra indagati va contestata con elementi concreti che dimostrino l'irrilevanza delle differenze di ruolo e di gravità; altrimenti il giudice di merito può motivare la diversa misura sulla base di ruoli e precedenti diversi.
  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e critiche rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato; ragionamenti meramente riformulatori del fatto o generici sull'insufficienza probatoria sono frequentemente inammissibili.

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