Cassazione Penale, Sentenza n. 21055/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo (27/01/2021) relativo a un appartamento e due garages, nell'ambito di indagini per il reato di riciclaggio. Il difensore ha proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 240-bis c.p. e 321 c.p.p. per apparente carenza di motivazione circa la sproporzione tra valore dei beni (complessivi euro 102.511,62) e le entrate dichiarate per il periodo 2016-2018 (per la ex compagna Sbrocchi euro 52.000,00 e per il ricorrente euro 8.884,00), sostenendo che non si era valutata adeguatamente la provvista economica, comprese eventuali liberalità ricevute; (2) contraddittorietà della motivazione laddove il Tribunale aveva indicato come indice della sproporzione il numero delle condotte contestate nell'anno di perfezionamento dell'acquisto dell'immobile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i vizi denunciati consistessero in meri profili motivazionali o in censure manifestamente infondate: la motivazione del Tribunale non era assente o puramente apparente, aveva affrontato il requisito della sproporzione richiamando le risultanze investigative e aveva valutato le allegazioni circa le presunte liberalità ritenendole prive di adeguata prova. Anche il secondo motivo, concernente presunta contraddittorietà, è stato ritenuto inammissibile nei limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale (esito di appello in tema di misure cautelari reali) è ammesso solo per violazione di legge; i vizi motivazionali eccepiti devono essere tali da rendere la motivazione del tutto carente o priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Disciplina la possibilità di proporre appello avverso provvedimenti in tema di misure cautelari reali; da ciò deriva la limitazione del sindacato in Cassazione come indicato dall'art. 325.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha quantificato tale somma in euro tremila.
art. 240-bis c.p.
Norma penale richiamata dal ricorrente (oggetto della vicenda: reato connesso al riciclaggio/sequestro); la Corte non ha ritenuto che la decisione del Tribunale violasse la disciplina rilevante o che la motivazione fosse del tutto carente in relazione a questo profilo.
art. 321 c.p.p.
Norma processuale richiamata dal ricorrente; la Cassazione ha ritenuto che le censure mosse sotto questo profilo non configurassero una violazione di legge o un vizio motivazionale così radicale da rendere inammissibile il provvedimento impugnato.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Consente la presentazione di conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale in Cassazione; nel caso il Sostituto Procuratore Generale ha formulato conclusioni per la declaratoria di inammissibilità per intervenuta rinunzia dell'imputato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze relative a misure cautelari reali è ammissibile solo per violazione di legge: questioni puramente motivazionali o di fatto sono spesso inammissibili se non raggiungono il grado di radicalità richiesto.
- Per far valere una lacuna o incongruenza della motivazione in Cassazione è necessario dimostrare che la motivazione sia del tutto assente o priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza; censure di mera illogicità manifesta sono normalmente inammissabili.
- Quando si contestano omissioni valutative (es. mancata considerazione di liberalità o altre provviste economiche), è essenziale che tali allegazioni siano sostenute da elementi probatori adeguati: senza prova concreta i giudici di merito possono ritenere le allegazioni prive di fondamento.
- Le censure basate su presunte contraddizioni nella motivazione (es. uso del numero di condotte come indice di sproporzione) possono essere rigettate in sede di legittimità se rientrano nei limiti del sindacato consentito sulle misure cautelari reali.
- Il ricorrente rischia la condanna alle spese e una sanzione alla Cassa delle Ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; è quindi importante valutare la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
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