Cassazione Penale, Sentenza n. 03794/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 640-bis c.p.: si censurava la ricostruzione fattuale e la motivazione della Corte d'appello in relazione a (a) la presunta fittizietà della sede operativa indicata a Fabriano (via Serraloggia) e l'esistenza invece di un comodato d'uso; (b) la legittimità dell'allegazione della fattura n.1/19 (4/11/2019) di €240.000 emessa dalla ISEAF, società nella quale Fariello deteneva il 95% delle quote e quindi potenzialmente vietata ai sensi dell'art.15, lett. r) del bando regionale; (c) l'assenza dell'elemento soggettivo della truffa e la presunta inconciliabilità tra assoluzione per malversazione (art.316-bis c.p.) e condanna per truffa; (d) presunti travisamenti testimoniali e valutazioni erronee delle prove (art.546 c.p.p.); (e) illegittimità e sproporzione della confisca per equivalente (art.640-quater c.p.) e richiesta di riduzione/rivalutazione della pena e concessione della non menzione (artt.133 e 175 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproponessero questioni di merito già esaminate dai giudici di merito senza indicare vizi logici manifesti che consentissero la sindacabilità in sede di legittimità. In particolare la Corte ha confermato la valutazione probatoria secondo cui: (i) non risulta provato, in modo credibile e supportato da documenti, l'esistenza di un comodato reale a favore di Fariello per i locali di via Serraloggia; (ii) l'allegazione della fattura della ISEAF era idonea a violare il divieto dell'art.15 lett. r) del bando e a produrre errore nell'amministrazione regionale, pur considerando che la carica di amministratore fosse stata assunta successivamente alla domanda; (iii) l'assoluzione per malversazione non è in contrasto con la condanna per truffa, essendo i profili di illecito diversi; (iv) la confisca per equivalente è giustificata dall'accertato profitto illecito (€120.000) e non è esclusa dal ruolo di "angel investor" invocato dalla difesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.). Sentenza pronunciata il 20 gennaio 2026.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
Rilevata la sussistenza della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: la Corte ha ritenuto che le false dichiarazioni sulla sede operativa e l'allegazione della fattura abbiano indotto in errore la Regione Marche determinando un ingiusto profitto di €120.000.
art. 316-bis cod. pen.
Il giudice di merito aveva assolto il ricorrente per malversazione; la Cassazione ha rilevato che tale assoluzione non è incompatibile con la condanna per truffa, perché le ragioni giustificative del primo reato (causali del denaro ricevuto) non influenzano la ricostruzione dell'attività decettiva propria della truffa.
art. 15, lett. r) del bando n. 59/ACF (Regione Marche)
che escludeva che per ottenere il contributo potessero essere allegate fatture emesse da imprese nella cui compagine fossero presenti, come nel caso di specie, i soci e gli amministratori dell'impresa beneficiaria
Il divieto è stato interpretato come norma di requisito formale e sostanziale: l'allegazione di fatture da soggetti con legami societari con il beneficiario integra elemento di ingannevolezza quando la relazione non sia immediatamente percepibile dall'amministrazione.
art. 640-quater cod. pen.
Norma che consente la confisca per equivalente del profitto del reato: la Corte ha ritenuto legittima la confisca basandosi sull'accertamento del profitto illecito pari a €120.000, anche a fronte della contestazione che il ricorrente avesse investito capitali personali nella società.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al criterio di valutazione probatoria "al di là di ogni ragionevole dubbio": la Cassazione ha precisato che il suo sindacato è limitato alla verifica della tenuta logica e della non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito e non alla rinnovata valutazione di merito delle prove.
artt. 133 e 175 cod. pen.
Art.133 (determinazione della pena): la Corte d'appello ha motivato la congruità della pena partendo dal minimo edittale e applicando le attenuanti generiche; Art.175 (non menzione): la richiesta è stata ritenuta generica e non fondata, per cui il beneficio è stato negato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare una sanzione (qui €3.000 alla Cassa delle ammende) per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: i motivi che richiedono una diversa valutazione delle prove senza indicare vizi logici manifesti sono inammissibili.
- In procedure per l'ottenimento di contributi pubblici, l'allegazione di documentazione (es. fatture) proveniente da società con legami societari con il richiedente può integrare condotta ingannevole se il rapporto non è immediatamente percepibile dall'amministrazione e viola specifici divieti del bando.
- L'assoluzione da un reato (es. malversazione) non impedisce la condanna per altro reato (es. truffa) quando gli elementi fattuali e gli elementi soggettivi sono diversi e autonomamente provati.
- La confisca per equivalente è applicabile quando è individuabile e quantificabile un profitto illecito; l'asserita perdita o l'investimento personale non escludono automaticamente la confisca se non comprovati con elementi concreti.
- Per contestare con successo la motivazione in Cassazione occorre indicare puntualmente errori logici manifesti, omissioni di atti probatori essenziali o contraddizioni decisive nella motivazione del giudice di merito.
- Questioni procedure e deduzioni non sollevate in modo concreto e tempestivo nei gradi precedenti (o presentate in forma generica) hanno scarse probabilità di essere accolte in Cassazione.
- Nel difendere posizioni in casi analoghi è fondamentale produrre documentazione diretta e correlata (contratti, pagamenti, corrispondenza formale) che dimostri l'effettiva relazione economica o l'assenza di conflitto di interesse, e indicare specificamente quali atti processuali si ritengono travisati.
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