Cassazione Penale, Sentenza n. 36392/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Comunale impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibili le sue istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà per mancata collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen. Denuncia la mancata applicazione della "collaborazione impossibile/irrilevante" e contesta la motivazione ritenendola generica; inoltre deduce omissione di valutazione di documenti (nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno sull'assenza di indagini che attestino legami con consorterie locali) e richiama precedenti provvedimenti favorevoli (concessioni di liberazioni anticipate). Sostiene che il suo ruolo era marginale e non collegato alle cosche napoletane, sicché non poteva fornire collaborazione utile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico, non autosufficiente e volto a una rivalutazione di elementi di fatto non consentita in sede di legittimità; ha inoltre richiamato la corretta motivazione del Tribunale di sorveglianza che aveva documentato l'inserimento e i ruoli rilevanti di Comunale in contesti di criminalità organizzata, l'assenza di presa di distanza e la sussistenza di un margine utile di collaborazione, escludendo la "collaborazione impossibile". Anche il secondo motivo è stato ritenuto generico e non documentato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 58-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norma richiamata per valutare la collaborazione del detenuto: la Corte conferma che la collaborazione non è stata dimostrata impossibile e che il Tribunale ha correttamente valutato l'esistenza di margini utili di collaborazione
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Reato di spaccio/associazione finalizzata agli stupefacenti; le condanne per reati previsti da questa norma, aggravati dall'agevolazione mafiosa, sono state ritenute indice di rilevanza probatoria e di possibile utilità investigativa del detenuto
art. 416-bis cod. pen. e artt. 56, 629, 513 cod. pen.
Norme richiamate per descrivere la gravità e l'aggravazione dei reati contestati nelle condanne; contribuiscono a valutare la posizione del condannato e la rilevanza delle informazioni in suo possesso
art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152
Richiamata in relazione all'aggravante applicata alle condanne; supporta la valutazione della pericolosità e del ruolo del condannato nel contesto criminale
artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Articoli invocati dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso di cassazione quando i motivi sono generici, cumulativi o non autosufficienti; impediscono la rivalutazione di fatti e la trasformazione del motivo in una nuova ricostruzione probatoria
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente (per lamentare omissione di valutazione di documenti), ma la Corte ha ritenuto la deduzione non adeguatamente documentata e quindi inammissibile
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto che fosse stata violata tale garanzia in modo che giustificasse l'annullamento
art. 616, cod. proc. pen.
Norma applicata per irrogare la somma da versare alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente dichiarato inammissibile
Massime di principio
- In cassazione non è consentita la rivalutazione del merito e dei fatti: i motivi devono essere specifici, autosufficienti e indicare chiaramente dove la motivazione del giudice sarebbe mancante, contraddittoria o illogica
- La semplice contestazione generica della motivazione o l'affermazione non documentata di fatti contrari non è sufficiente a superare l'inammissibilità prevista dagli artt. 581 e 591 c.p.p.
- Per contestare l'omessa valutazione di documenti è necessario indicare esattamente quali atti sono stati ignorati e dimostrare la rilevanza decisiva di tali atti rispetto alla decisione impugnata
- Nel valutare l'accesso ai benefici penitenziari per reati "di prima fascia" e con aggravanti mafiose, i giudici pongono particolare attenzione alla storicità dei contatti, ai ruoli ricoperti e alla concreta possibilità che il detenuto fornisca informazioni utili; l'assenza di una presa di distanza può impedire l'accesso ai benefici
- Il ricorrente inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; tali conseguenze vanno tenute in considerazione quando si valuta l'impugnazione
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