Cassazione Civile, Ordinanza n. 22335/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS disposta nei confronti di un avvocato per i redditi professionali percepiti nell'anno 2009. In primo grado la domanda del professionista era stata accolta, ma la Corte d'appello, su impugnazione dell'INPS, ha riformato la decisione ritenendo obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata per l'avvocato non tenuto all'iscrizione alla Cassa Forense, presumendo l'abitualità dell'attività professionale sulla base della sola iscrizione all'albo e dell'apertura della partita IVA, e ritenendo non prescritto il credito contributivo. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003, sostenendo che l'obbligo contributivo non potesse sorgere in assenza del superamento della soglia di euro 5.000,00, essendo il reddito inferiore a tale importo, e che l'abitualità non potesse essere desunta automaticamente da iscrizione all'albo e partita IVA. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 1, comma 113, l. n. 244/2007 e dell'art. 3, comma 3, l. n. 212/2000, sostenendo che il termine di pagamento fosse scaduto il 16/6/2010 e che, al momento della richiesta INPS ricevuta il 1/7/2015, il credito fosse già prescritto; ha inoltre contestato l'applicabilità del DPCM 10/6/2010 ai soggetti in regime dei minimi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente desunto l'abitualità dell'attività professionale dalla sola iscrizione all'albo e dalla titolarità della partita IVA, senza un accertamento in concreto anche alla luce dell'entità del reddito prodotto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la fattispecie applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è collegato all'effettivo esercizio dell'attività professionale nei presupposti di legge; non basta un richiamo astratto alla posizione professionale.
art. 2935 c.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che la prescrizione decorresse dalla scadenza originaria del termine di pagamento del contributo.
art. 1, comma 113, L. n. 244/2007
È invocato dal ricorrente per contestare il dies a quo della prescrizione e la disciplina del termine di versamento.
art. 3, comma 3, L. n. 212/2000
È invocato dal ricorrente per escludere l'applicazione retroattiva o estensiva della proroga del termine di versamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per dedurre la violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 380 bis c.p.c.
È la norma sul procedimento camerale non partecipato richiamata nella fase di trattazione.
art. 132 c.p.c.
È richiamato dalla Corte per rinviare alla motivazione di un precedente conforme.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato dalla Corte per il rinvio alla motivazione del precedente conforme.
Massime di principio
- Per stabilire l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei professionisti occorre verificare in concreto se l'attività sia svolta con carattere di abitualità; il solo dato dell'iscrizione all'albo e della titolarità della partita IVA non è di per sé decisivo.
- Il superamento della soglia di euro 5.000,00 rileva come presupposto per l'attività autonoma occasionale, ma non costituisce un criterio decisivo quando l'attività presenti i caratteri dell'abitualità.
- L'accertamento dell'abitualità richiede una valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto; gli indici presuntivi possono essere considerati, ma non hanno valore automatico o indefettibile.
- Quando la decisione di merito fonda l'abitualità su meri indici esterni senza un effettivo accertamento in concreto, la motivazione è censurabile in cassazione per erronea applicazione della disciplina sostanziale richiamata.
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