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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29025/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato solo il trattamento sanzionatorio della decisione di primo grado, confermando la responsabilità per i reati contestati. Il ricorso articolava tre motivi: primo, vizio di motivazione in relazione al delitto di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, deducendo l'omessa acquisizione del corpo del reato, cioè del tesserino falso esibito; secondo, illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche; terzo, illegittimo diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e in sostanza volto a una rivalutazione del compendio probatorio, evidenziando che la prova dell'esibizione del documento falso poteva desumersi dalla deposizione dell'operante di polizia giudiziaria e dal verbale di perquisizione, anche in assenza del sequestro del tesserino. Gli altri due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati, perché la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche sulla base della gravità della condotta e dei precedenti specifici, mentre il diniego della sospensione condizionale era fondato sull'avvenuto precedente godimento del beneficio e su una prognosi sfavorevole di futura astensione dal reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi lasciata ferma la decisione di merito, che aveva confermato la responsabilità dell'imputato e inciso solo sulla pena. La Corte ha ritenuto che i motivi non evidenziassero vizi di legittimità, ma tendevano a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e delle valutazioni discrezionali del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    La prova della condotta di esibizione di un documento falso può essere desunta dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria e dal verbale di perquisizione, senza necessità che il documento sia stato sequestrato.

  • art. 482 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice insieme all'art. 477 c.p. per l'utilizzo di un tesserino falso.

  • art. 477 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice insieme all'art. 482 c.p. per l'utilizzo di un tesserino falso.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice di merito, nel valutare attenuanti generiche e sospensione condizionale, può limitarsi a valorizzare gli elementi ritenuti prevalenti, senza dover esaminare analiticamente tutti i parametri richiamati dalla norma.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato solo come precedente assolutorio intervenuto fra la precedente e l'attuale condanna, senza incidere in senso favorevole sulla prognosi negativa posta a base del diniego della sospensione condizionale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di un vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata offra una spiegazione non manifestamente illogica del compendio probatorio.
  • La prova della condotta di esibizione di un documento falso non richiede necessariamente il sequestro del documento, potendo essere desunta da dichiarazioni testimoniali e da atti di polizia giudiziaria che ne riportino il contenuto essenziale.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi ostativi rilevanti, quali la gravità della condotta e i precedenti specifici, e la motivazione è sufficiente se rende comprensibile la scelta di privilegiare tali elementi.
  • Nel giudizio sulla sospensione condizionale della pena il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli indici di cui all'art. 133 c.p., potendo fondare il diniego sugli elementi ritenuti prevalenti e su una prognosi negativa di futura astensione dal reato.
  • La presenza di precedenti benefici già concessi e di un quadro complessivo sfavorevole può legittimare il diniego della sospensione condizionale senza necessità di una motivazione analitica su ogni profilo difensivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falsoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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