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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44884/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma denunciando vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) e e) c.p.p.: sostengono che la motivazione sarebbe carente in relazione all'attitudine ingannatoria dei prodotti sequestrati (sulla base della figura del consumatore medio) e alla sussistenza dell'elemento materiale della contraffazione, rilevando la "grossolanità" del presunto marchio (assenza di denominazioni, scarso valore figurativo) che, secondo loro, avrebbe potuto integrare fattispecie meno gravi. Contestano inoltre la prova dell'elemento soggettivo, lamentando che la sentenza si sarebbe basata sulla deposizione di un operante di polizia giudiziaria non competente professionalmente e che il giudice d'appello avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica per accertare l'effettiva violazione di marchi registrati e l'attitudine ingannatoria della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, osservando che la motivazione dei giudici di merito è stata razionale e congrua, anche in un quadro di doppia conformità tra primo e secondo grado, avendo i giudici descritta la riproposizione dei caratteri del marchio registrato (es. due strisce, disegno sul puntale paracolpi) e la potenzialità ingannevole. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il reato di cui all'art. 474 c.p. è di pericolo e tutela la fede pubblica, perciò la grossolanità della contraffazione non è in sé dirimente; ha inoltre ritenuto non necessaria la consulenza tecnica invocata in presenza di deposizioni utili e della certificazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta efficace: confermate le risultanze e le condanne di merito. In aggiunta la Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 2415 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiama la responsabilità a titolo di concorso per più persone nei delitti contestati; i ricorrenti sono imputati in concorso per i reati di contraffazione e ricettazione.

  • art. 474 cod. pen.

    Norma penale che sanziona la fabbricazione, detenzione per la vendita e commercializzazione di prodotti recanti marchio contraffatto; la Corte interpreta questo reato come delitto di pericolo che tutela la fede pubblica nei marchi, per cui non è necessaria la prova dell'effettivo inganno degli acquirenti e la 'grossolanità' della contraffazione non esclude automaticamente la rilevanza penale.

  • art. 648 cod. pen. e art. 61 n.2 cod. pen.

    Art. 648 contestato in relazione a ricettazione/illecito commercio di merce; art. 61 n.2 richiamato come fattore aggravante/qualificazione della responsabilità. Nel contesto, la condotta di detenzione e commercio di grandi quantitativi di prodotti contraffatti è valutata come finalità di lucro e commercio illecito.

  • art. 606 comma 1 lett. d) e e) cod. proc. pen.

    Fondamento dei motivi di cassazione invocati dai ricorrenti: lett. d) riguarda la contraddittorietà o la mancanza della motivazione, lett. e) la manifesta illogicità della motivazione. La Corte ricorda che tali censure devono risultare in modo manifesto dal testo della decisione e non permettono la semplice rivalutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, tra cui la condanna alle spese e la possibilità di infliggere somme alla Cassa delle ammende quando esistono profili di colpa nella formulazione dei motivi; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a euro 3000.

  • art. 7 Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

    "possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese"

    La Corte utilizza questa disposizione per affermare che anche segni puramente figurativi o privi di denominazione (come il marchio riprodotto sulle scarpe) rientrano nella tutela dei marchi registrati e possono integrare la fattispecie di contraffazione.

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 e art. 16 comma 1 d.l. n. 228/2021

    Richiamate per motivare il trattamento del procedimento in forma cartolare (valutazione in base agli atti scritti) ai sensi delle norme emergenziali citate; influenza la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Il reato di cui all'art. 474 c.p. è un reato di pericolo che tutela la fede pubblica nei marchi: non è necessario dimostrare l'effettivo inganno dell'acquirente per la configurazione del reato.
  • La 'grossolanità' della contraffazione non esclude automaticamente la rilevanza penale; la questione va valutata dal giudice di merito sulla base degli elementi materiali e della possibilità di mettere in circolazione il marchio.
  • In sede di legittimità la Corte di Cassazione non procede a una rivalutazione del materiale probatorio: le censure sulla motivazione devono risultare manifestamente apodittiche dal testo della sentenza impugnata.
  • Il giudice d'appello ha poteri discrezionali nel decidere l'opportunità di disporre consulenze tecniche; tale decisione è insindacabile in Cassazione se emerge l'inutilità ai fini probatori o se vi sono altre prove idonee (es. certificazioni dell'Ufficio Brevetti e Marchi, deposizioni investigative).
  • La deposizione di operatori di polizia giudiziaria può avere valore tecnico-probatorio legittimo quando integrata da altre risultanze e quando l'operatore abbia competenza funzionale nell'ambito investigativo rilevante.
  • I segni puramente figurativi o privi di denominazione possono costituire oggetto di tutela come marchio (art. 7 c.p.i.); pertanto l'assenza di parole sul bene non esclude la configurabilità della contraffazione.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e, se vi sono profili di colpa nella strategia impugnatoria, al pagamento a favore della Cassa delle ammende.

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