Cassazione Civile, Sentenza n. 14495/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Piemonte n.498/2019 che aveva confermato gli avvisi di pagamento TARI 2015 emessi da SORIS per il Comune di Torino. Rialto contestava l'assimilazione a rifiuti urbani di materiali da imballaggio (imballaggi terziari e secondari: cartone, plastica, ecc.) prodotti nelle sue aree commerciali/di magazzino, sostenendo che tali materiali siano rifiuti speciali non pericolosi, raccolti e smaltiti autonomamente da ditta terza, e quindi non soggetti a TARI sulle relative superfici. La ricorrente deduceva violazioni e falsa applicazione di norme ambientali (d.lgs. n.152/2006), della legge di bilancio 2013 (art.1, comma 649, l. n.147/2013), principi comunitari (direttiva 94/62/CE, principio 'chi inquina paga') e profili di doppia imposizione e illegittimità del regolamento comunale che assimilava ampiamente gli imballaggi ai rifiuti urbani.
La decisione
Il giudizio è stato dichiarato estinto per intervenuta rinuncia della parte ricorrente, come richiesto dalla stessa, in quanto la controversia è stata definita stragiudizialmente con compensazione delle spese di lite. La Corte ha altresì precisato che non sussistono i presupposti per applicare l’art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n.115/2002 (contributo unificato maggiorato) in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, confermando orientamento della giurisprudenza secondo cui quella misura si applica solo nei casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione. Non è stata pronunciata decisione nel merito sulle questioni sostanziali relative alla qualificazione dei rifiuti e all'applicabilità della TARI.
Norme richiamate
art. 1, comma 649, legge n.147/2013
art. 1, comma 649, l. n. 147 del 2013
Norma richiamata per la disciplina tributaria della TARI; la ricorrente invocava tale norma per sostenere l'esenzione di superfici produttive di rifiuti speciali; dalla sentenza emerge che la questione non è stata decisa nel merito a causa dell'estinzione del processo
d.lgs. n.152/2006
artt. 184, comma 3, lett. e), 221, 226
Norme del codice ambientale richiamate per la distinzione tra rifiuti urbani e speciali e per la disciplina degli imballaggi; la ricorrente contestava l'assimilazione operata dall'ente impositore, ma la Corte non si è pronunciata sul merito
Costituzione
Richiamato in relazione ai principi di tassazione e ragionevolezza dell'imposizione; non è stata esaminata sostanzialmente dalla Corte a causa dell'estinzione
Direttiva 94/62/CE
Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi
Invocata dalla ricorrente per richiamare principi comunitari di disciplina degli imballaggi e del principio 'chi inquina paga'; la Corte di cassazione non si è pronunciata sul suo contenuto applicativo nel caso concreto
art. 1 Preleggi
Richiamato in connessione al principio 'chi inquina paga' e ai criteri di interpretazione delle norme; non è stata data una decisione sostanziale dalla Corte sulla base di questa norma
d.P.R. n.115/2002
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha precisato che la disposizione che prevede un maggior contributo unificato a carico del ricorrente soccombente non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma volta ai soli casi di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità
Circolare Ministero delle Finanze
Circolare del Min. Finanze 22 giugno 1994 n.95
Richiamata dalla ricorrente per sostenere l'intassabilità di specifici locali (es. vani tecnici); la Corte non ha valutato la questione nel merito
Regolamento comunale TARI del Comune di Torino
art. 7 (Regolamento n. 280/2005), artt. 13 e 18
Il regolamento comunale era stato utilizzato dall'ente impositore per assimilare gli imballaggi ai rifiuti urbani e quantificare soglie; la ricorrente denunciava l'illegittimità di tali previsioni, ma la Cassazione non ha esaminato il merito
codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5; artt. 306, 390, 391 c.p.c.; art. 115 c.p.c.
Le norme processuali sono state invocate per i motivi di cassazione e per la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia; la Corte ha dichiarato l'estinzione ex artt. 306, 390 e 391 c.p.c. su richiesta della ricorrente, e ha richiamato l'art. 360 c.p.c. per inquadrare i motivi originari non esaminati
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo; se la rinuncia comporta una definizione stragiudiziale, il giudice può dichiarare estinto il giudizio e disporre la compensazione delle spese se concordato o giustificato.
- L'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n.115/2002 (maggior contributo unificato per il ricorrente soccombente) non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione: la maggiorazione si applica solo nei casi tipici di rigetto o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità.
- Quando il giudice non decide nel merito (per es. per estinzione del giudizio), non si produce precedente sul punto sostanziale (es. qualificazione degli imballaggi come rifiuti urbani o speciali): la questione resta quindi aperta e va nuovamente provata ed argomentata in eventuali procedimenti successivi.
- In controversie TARI relative a materiali da imballaggio, il contribuente deve provare in modo documentale e puntuale (contratti con ditte di smaltimento, formulari, fatture, planimetrie, destinazione d'uso delle aree, misurazioni della produzione di rifiuto) l'effettivo conferimento e la natura speciale dei rifiuti per ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa.
- L'assimilazione normativa degli imballaggi a rifiuti urbani e la determinazione di soglie quantitative (es. Kg/mq/anno) possono essere contestate in base alla normativa ambientale nazionale e comunitaria, nonché per violazione dei principi di concorrenza e di responsabilità del produttore, ma richiedono la valutazione del merito da parte del giudice.
- Per evitare problemi di doppia imposizione, il contribuente dovrebbe documentare i costi sostenuti per lo smaltimento privato e verificare se il regolamento comunale e la prassi amministrativa prevedono esclusioni per determinate superfici (magazzini, vani tecnici, aree di stoccaggio).
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