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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25588/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli appellanti impugnavano la conferma delle condanne di merito. Aleksov contestava la sussistenza del reato di tentata estorsione (art. 629 c.p.), deducendo mancanza dell'elemento oggettivo (violenza/minaccia e ingiusto profitto), travisamento della prova, nullità per mancata assunzione di testi della difesa (art. 495 c.p.p. e diritto di difesa), e eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti. Petrovski censurava la motivazione sulla sua disponibilità dei beni asportati (portafogli e iPad) e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha confermato la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito. Confermata la condanna di Aleksov per tentata estorsione a 2 anni di reclusione e Euro 2.000 di multa (con beneficio della sospensione condizionale riconosciuto in sede di primo grado) e la condanna di Petrovski per ricettazione a 1 anno di reclusione e Euro 150 di multa. La Cassazione ha ritenuto infondati o generici i motivi, ha escluso vizio di legge nella motivazione dei giudici di merito, ha considerato preclusa la doglianza sulla revoca dei testi per mancata tempestiva contestazione e ha confermato il diniego delle attenuanti in base alla personalità e ai precedenti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma inerente il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto che gli elementi (minaccia/violenza e ingiusto profitto) fossero concretamente riscontrati nei fatti e che la qualificazione come tentata estorsione fosse corretta.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sul reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto provata la disponibilità dei beni sottratti e la consapevolezza della loro illecita provenienza, anche sulla base dei comportamenti successivi (restituzione parziale, conversazioni intercettate, spedizione all'estero).

  • art. 393 cod. pen.

    Invocata dalla difesa per una diversa qualificazione (esercizio arbitrario delle proprie ragioni/ragion fatta); la Corte ha escluso che sussistessero i presupposti per riqualificare il fatto, ritenendo la pretesa dell'agente arbitraria e finalizzata a un ingiusto profitto.

  • art. 495 comma 2 cod. proc. pen.

    Rilevata dalla difesa per violazione del diritto di difesa (revoca dei testi); la Corte ha ritenuto la doglianza generica e preclusa perché la difesa non aveva obiettato all'epoca e non ha mostrato la decisività dei testi revocati.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante cui la difesa chiedeva riconoscimento; la Corte ha motivato il diniego richiamando la personalità dell'imputato, la condotta processuale e precedenti penali.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena; invocata dalla difesa per riduzione, ma la Corte ha ritenuto congrua la dosimetria in base alla gravità del fatto e alla condotta dell'imputato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento di una somma per ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento di Euro 3.000 da parte dei ricorrenti.

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    Previsione procedurale relativa alla trasmissione della requisitoria scritta del PG; il PG ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi richiamando tale facoltà.

  • art. 6 CEDU (comma 3 lett. d))

    Principio europeo invocato in tema di diritto di difesa e contraddittorio nell'assunzione della prova; la Corte ha ritenuto insussistente la violazione in assenza di prova della decisività dei testi revocati.

  • art. 111 Cost.

    Riferimento al principio del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha valutato che non è stato dimostrato un vulnus tale da incidere sul diritto di difesa.

  • art. 24 Cost.

    Invocata dalla difesa in relazione al diritto alla difesa stessa; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a sovvertire le risultanze di merito.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina liberamente le prove: se i giudici di merito (tribunale e corte d'appello) hanno reso valutazioni conformi e motivate, il ricorso per cassazione che sostanzialmente riapre la valutazione probatoria è inammissibile.
  • Per la configurazione dell'estorsione è necessario dimostrare sia la minaccia/violenza che l'intento di ottenere un profitto ingiusto; la semplice rabbia o sollecitazione a risarcire non esclude automaticamente la sussistenza del reato se la condotta e le circostanze evidenziano pressioni e pretesa arbitraria.
  • La fattispecie della 'ragion fatta' (esercizio di autotutela) è esclusa quando la pretesa dell'agente è manifestamente arbitraria e priva di una ragionevole base di diritto; la valutazione compete ai giudici di merito e la Cassazione controlla la correttezza giuridica della qualificazione.
  • Nel reato di ricettazione è decisiva la prova della disponibilità del bene e della consapevolezza della sua illecita provenienza; comportamenti successivi (restituzione parziale, conversazioni, spedizione all'estero) possono suffragare la prova.
  • Le doglianze processuali su revoca o ammissione di prove devono essere sollevate tempestivamente e dimostrare la rilevanza e la decisività delle prove non assunte; altrimenti risultano precluse o generiche.
  • La determinazione della pena può legittimamente tener conto della gravità della condotta, della sua protervia e della personalità del condannato (precedenti), con esclusione delle attenuanti quando sussistono profili negativi della personalità o comportamenti processuali rilevanti.
  • Ricorsi generici che non individuano specifici vizi di motivazione o che si limitano a ripetere argomentazioni già valutate dai giudici di merito sono manifestamente infondati e possono comportare condanna per spese e somme ex art. 616 c.p.p.

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