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Ordinanza

Ordinanza n. 16/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. 66129 del 31.10.2025 - Rep. DR n. 545/2025 “Graduatorie dei posti disponibili per gli anni successivi al primo anno del Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42) dell'Università degli Studi di Teramo per l'a.a. 2025/2026, nella parte in cui valuta il ricorrente non idoneo; - del verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria 29.10.2025, n.9; - degli allegati al verbale A e B, nella parte in cui dichiara convalidabili 34 CFU del I anno e 13 del II anno con esito “non idoneo” per il dott. Gabrielli; - del bando di concorso prot. n. 50401 del 31.07.2025, Rep. D.R. 353/2025 nella parte in cui non considera, ai fini dell'accesso, esami che nel piano di studi di Medicina Veterinaria di Teramo si trovano in anni successivi ai primi due; - del D.R. 198/2020 nella parte in cui non considera, ai fini dell'accesso, esami che nel piano di studi di Medicina Veterinaria di Teramo si trovano in anni successivi ai primi due; - dei Criteri passaggi interni dal Corso di Laurea in Tutela Benessere Animale al Corso di Laurea in Medicina veterinaria a.a. 2025/2026 del Consiglio di Dipartimento Medicina Veterinaria del 17 luglio 2025, nonché, ove applicati, e/o richiamati, anche i criteri per passaggi interni in medicina veterinaria degli anni precedenti; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202500637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria dei posti disponibili per gli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina veterinaria, nella parte in cui ha dichiarato il ricorrente non idoneo, unitamente agli atti di valutazione della carriera, al bando e ai criteri applicativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studente universitario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la graduatoria dell'Università degli Studi di Teramo relativa all'accesso agli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina veterinaria, nella parte in cui lo ha dichiarato non idoneo all'iscrizione al terzo anno. Ha contestato anche il verbale del Consiglio di Dipartimento, gli allegati contenenti la valutazione dei crediti, il bando e il decreto rettorale nella parte in cui non consentivano di considerare esami collocati, nel piano di studi di Medicina veterinaria, in anni successivi ai primi due, nonché i criteri per i passaggi interni. In particolare, ha dedotto l’illegittima e immotivata esclusione dalla valutazione di due esami sostenuti in corsi di studio diversi ma afferenti a settori scientifico-disciplinari comuni a Medicina veterinaria: “microbiologia generale ed immunologia”, SSD VET/05, da 5 CFU, sostenuto nel corso di Tutela del benessere animale, e “biochimica”, SSD BIO/10, da 10 CFU, sostenuto nel corso di Biotecnologie. Dalla scheda di valutazione risultava che per il SSD VET/05 non era stato riconosciuto alcun credito ed era stata richiesta un’integrazione di 7 CFU; per il SSD BIO/10 erano stati riconosciuti 6 CFU relativi ad altri esami sostenuti nel corso di Tutela del benessere animale ed era stata richiesta un’ulteriore integrazione di 6 CFU. La scheda non esplicitava le ragioni dell’omessa considerazione dei due esami ai fini della verifica del possesso dei 52 CFU necessari per l’iscrizione al terzo anno.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto prima facie fondate le censure relative all’immotivata esclusione dei due esami dalla valutazione dei crediti acquisiti, rilevando che non erano contestati né il superamento degli esami né la loro afferenza a settori scientifico-disciplinari comuni al corso di Medicina veterinaria. Poiché non risultavano dalla scheda le ragioni della loro omissione, il giudice ha ravvisato un difetto di motivazione nella valutazione della carriera. Ha inoltre considerato non escluso che il computo dei crediti pretermessi potesse consentire il raggiungimento del minimo di 52 CFU richiesto per l’iscrizione al terzo anno. Ha quindi sospeso il provvedimento impugnato e ordinato all’Università di procedere al riesame entro il 16 febbraio 2026, termine indicato in relazione all’inizio delle lezioni del secondo semestre. La trattazione di merito è stata fissata per il 27 maggio 2026. L’Università è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la trattazione e decisione della domanda cautelare; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere il provvedimento e ordinare il riesame amministrativo.

Massime di principio

  • Nella valutazione della carriera universitaria ai fini dell’ammissione a un anno successivo di corso, l’amministrazione deve considerare gli esami documentati dal candidato che risultino afferenti a settori scientifico-disciplinari comuni al corso di destinazione, oppure deve indicare puntualmente le ragioni della loro non valutabilità.
  • Una scheda di valutazione della carriera che ometta di considerare esami astrattamente rilevanti senza esplicitare le ragioni dell’esclusione è affetta, in sede cautelare, da un vizio di motivazione idoneo a giustificare il riesame.
  • Quando il computo degli esami non valutati potrebbe consentire al candidato di raggiungere la soglia minima di crediti richiesta per l’iscrizione a un anno successivo, sussiste un fumus boni iuris sufficiente per sospendere l’esito di non idoneità e imporre all’amministrazione una nuova valutazione entro un termine compatibile con l’organizzazione didattica.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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