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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14438/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro domestico svolto dall'8 gennaio 2018 al 18 febbraio 2020, con mansioni di badante della madre della resistente. La lavoratrice sosteneva di aver prestato assistenza notturna a settimane alterne, dalle 20:30 alle 8:30, per un totale di 84 ore settimanali complessive, ma di essere stata retribuita solo per 40 ore settimanali; chiedeva quindi il pagamento di differenze retributive. Il tribunale aveva riconosciuto una somma a suo favore, mentre la Corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo che si trattasse di rapporto part-time al 50% e che la retribuzione mensile fissa prevista dal CCNL per le prestazioni notturne discontinue dovesse essere parametrata alla prestazione effettivamente resa, senza ulteriori compensi orari, salvo il caso di lavoro straordinario oltre i limiti contrattuali in presenza di specifica gravosità. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15 del CCNL lavoro domestico, degli artt. 1346, 1375, 1366, 2099 c.c. e dell'art. 36 Cost., sostenendo che la retribuzione non fosse equa rispetto alle prestazioni notturne discontinue e che dovesse riconoscersi il compenso orario oltre il limite di 54 ore; 2) falsa applicazione degli artt. 11, 15 e 16 del CCNL e dell'art. 2697 c.c., assumendo che le ore eccedenti l'orario contrattuale non potessero essere compensate con la retribuzione tabellare; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte trascurato che sin dal primo grado sarebbe stata proposta domanda anche per il lavoro straordinario. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili gli altri due: ha affermato che, nel lavoro discontinuo notturno della badante non convivente, la retribuzione mensilizzata prevista dal CCNL compensa l'intera prestazione resa nella fascia considerata, non le singole ore, e che il lavoro straordinario è configurabile solo se sia superato l'orario effettivo convenzionalmente pattuito oppure, oltre il limite massimo contrattuale, se vi sia prova di particolare onerosità della prestazione. Ha inoltre rilevato che, secondo i giudici di merito, mancava nel ricorso introduttivo una specifica domanda di compenso per straordinario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha considerato corretto l'orientamento della Corte d'appello secondo cui, nel caso di prestazioni notturne discontinue rese da una badante non convivente, la retribuzione mensile fissa prevista dal CCNL lavoro domestico remunera l'intera prestazione nella fascia oraria pattuita e non impone un ulteriore compenso orario sulla base delle sole ore effettive, salvo il superamento dell'orario convenzionale di lavoro effettivo o la prova di particolare gravosità della prestazione oltre il limite contrattuale. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili, perché relativi a una domanda di straordinario che i giudici di merito hanno accertato non essere stata proposta nell'atto introduttivo, e comunque infondati. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la novità della questione. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 11 CCNL Lavoro Domestico

    Prevede una retribuzione mensile fissa per le prestazioni notturne discontinue nella fascia 20:00-8:00, scelta collettiva che sgancia il compenso dal numero delle ore effettivamente lavorate.

  • art. 15 CCNL Lavoro Domestico

    Disciplina il lavoro discontinuo notturno e il relativo limite orario; il superamento del limite non comporta automaticamente straordinario, salvo prova della particolare gravosità della prestazione.

  • art. 16 CCNL Lavoro Domestico

    Il lavoro straordinario è quello eccedente la durata giornaliera o settimanale massima, salvo il caso di prolungamento concordato per recupero di ore non lavorate.

  • art. 1346 c.c.

    Invocato dalla ricorrente insieme alle norme sull'interpretazione del contratto e sulla correttezza, senza che la Corte ne abbia tratto un principio autonomo rispetto alla questione retributiva.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul tema della correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma non decisivo ai fini dell'esito.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione secondo buona fede, senza esito favorevole.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato per la determinazione della retribuzione; la Corte ha ritenuto legittima la mensilizzazione prevista dal CCNL.

  • art. 36 Cost.

    Invocato in relazione all'equità della retribuzione; la Corte ha ritenuto conforme all'ordinamento il meccanismo retributivo collettivo applicato al caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato con riguardo all'onere della prova: la lavoratrice non ha fornito prova sufficiente del superamento dell'orario effettivo o della particolare gravosità del lavoro straordinario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge in relazione alla disciplina collettiva e codicistica.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura proposta come omesso esame è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a contestare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che la doglianza sul lavoro straordinario attiene, semmai, alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; comunque la domanda era stata ritenuta mancante nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quanto al rito camerale e alla riserva di motivazione.

Massime di principio

  • Nel lavoro domestico notturno discontinuo, quando il CCNL prevede una retribuzione mensile fissa per una fascia oraria determinata, il compenso remunera l'intera prestazione resa nella fascia stessa e non va automaticamente commisurato alle singole ore effettive di attività.
  • Il lavoro straordinario nelle prestazioni discontinue è configurabile solo se sia provato il superamento dell'orario effettivo convenzionalmente pattuito oppure, oltre il limite massimo contrattuale, la particolare onerosità o disagevolezza concreta della prestazione.
  • Chi domanda differenze retributive per straordinario deve allegare e provare, in modo specifico, modalità e tempi della prestazione, così da consentire di distinguere le ore di lavoro effettivo dalle pause di inattività e di verificare il superamento dei limiti rilevanti.
  • Una censura prospettata come omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, in realtà, mira a denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La disciplina collettiva può legittimamente prevedere una mensilizzazione forfettaria del compenso per prestazioni discontinue, purché essa sia coerente con la natura del lavoro e con i criteri di determinazione della retribuzione previsti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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