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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15219/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un condominio aveva convenuto in giudizio l'ex amministratore chiedendo la restituzione di somme ritenute indebitamente trattenute, oltre al risarcimento dei danni per la dedotta mala gestio nell'amministrazione. L'ex amministratore aveva chiamato in garanzia la propria compagnia assicuratrice per essere manlevato in caso di soccombenza; la compagnia aveva negato l'operatività della polizza. Il Tribunale aveva condannato l'ex amministratore e accolto la domanda di manleva. In appello, la Corte territoriale aveva invece accolto l'appello principale dell'assicurazione, rigettando la domanda di garanzia, e aveva riformato anche la disciplina delle spese. Nel ricorso per cassazione l'ex amministratore deduceva: 1) violazione dell'art. 167 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello proposto dal terzo chiamato; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi alle restituzioni e alle singole voci di pretesa, lamentando che la Corte d'appello avesse recepito acriticamente la CTU; 3) ulteriore omesso esame di fatti decisivi e contestazione della valenza probatoria della CTU, ritenuta viziata e inutilizzabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto di condividere integralmente la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, per il primo motivo, che esso era estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque infondato, perché la Corte d'appello aveva escluso la garanzia assicurativa soprattutto per mancata produzione della polizza, documento necessario ai fini probatori ex art. 1888 c.c., e anche perché i fatti contestati erano stati qualificati come dolosi, con conseguente operatività del divieto di assicurare il fatto doloso ex art. 1900 c.c.; quanto alle spese di resistenza, l'inoperatività della polizza escludeva la manleva ex art. 1917 c.c. I restanti motivi sono stati giudicati inammissibili perché miravano a censurare la valutazione di merito della consulenza tecnica d'ufficio, attività non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, di una ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., nonché all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 167 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello del terzo chiamato; la censura è stata ritenuta estranea alla ratio decidendi e non idonea a scalfire la decisione impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione di legge nel primo motivo di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dedotto per contestare l'omesso esame di fatti decisivi, ma ritenuto inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e della CTU.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    richiamato nella proposta perché il motivo non trascriveva o riassumeva adeguatamente le difese svolte dalla terza chiamata in primo grado.

  • art. 1888 c.c.

    il contratto di assicurazione è soggetto a forma scritta ad probationem; la mancata produzione della polizza rende superfluo ogni ulteriore accertamento sulle clausole di rischio.

  • art. 1900 c.c.

    l'assicurazione del fatto doloso è vietata; la questione è rilevabile d'ufficio e rende irrilevante la mancata eccezione specifica dell'assicuratore.

  • art. 1917 c.c.

    l'inoperatività della polizza esclude l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato anche per le spese di resistenza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la Corte ha definito il giudizio conformemente alla proposta del consigliere relatore, richiamando la funzione di semplificazione e accelerazione del rito camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per la facoltà di richiedere la decisione collegiale.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente a una somma ulteriore in favore della controricorrente per la definizione del giudizio in conformità alla proposta.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • Nel contratto di assicurazione la polizza deve essere provata documentalmente; la mancata produzione del documento può da sola giustificare il rigetto della domanda di garanzia, senza necessità di esaminare ulteriori clausole di delimitazione del rischio.
  • L'assicurazione dei fatti dolosi è vietata; se il giudice di merito accerta che il fatto è doloso, la questione è rilevabile d'ufficio e non richiede una specifica eccezione della compagnia.
  • Se la copertura assicurativa è esclusa, viene meno anche l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato per le spese di resistenza.
  • Le censure che mirano a contestare l'apprezzamento della consulenza tecnica d'ufficio e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito non sono, di regola, scrutinabili in cassazione come vizi di motivazione o come questioni di merito.
  • Quando la Corte definisce il giudizio conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e il ricorrente non sviluppa argomentazioni idonee a confutarla, il ricorso può essere dichiarato inammissibile con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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