Cassazione Penale, Ordinanza n. 19924/2025 del 28/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna per il delitto di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali, ex art. 495 c.p. Il ricorso articolava tre censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, ma in realtà mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla recidiva reiterata, deducendo che il giudizio di pericolosità sarebbe stato erroneo o non adeguatamente motivato; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, contestando la valutazione degli elementi ex art. 133 c.p. e sostenendo che la giovane età non fosse stata adeguatamente considerata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità; che il secondo fosse manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo la recidiva reiterata e la pericolosità dell'imputato sulla base anche delle concrete modalità del fatto; che il terzo fosse manifestamente infondato e comunque versato in fatto, perché la Corte di merito aveva motivato in modo logico sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche valorizzando gli elementi ex art. 133 c.p., inclusa la ripetuta condotta illecita fin da minore età. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ne ha scalfito la tenuta sul piano probatorio e motivazionale.
art. 133 c.p.
criterio di commisurazione della pena e di valutazione delle circostanze; la Corte di merito ha fatto corretto uso del proprio potere discrezionale valorizzando elementi sfavorevoli all'imputato.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio: censure di questo tipo sono inammissibili quando sollecitano soltanto un diverso apprezzamento dei fatti.
- La motivazione sulla recidiva reiterata è immune da censure se il giudice di merito dà conto, con argomentazione congrua e non apparente, della pericolosità desumendola anche dalle concrete modalità della condotta e dal precedente percorso criminale dell'imputato.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono insindacabili in cassazione quando il giudice di merito abbia richiamato e valutato gli elementi di cui all'art. 133 c.p. in modo logico e non manifestamente illogico; non basta opporre in modo generico circostanze favorevoli come la giovane età.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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