Sentenza n. 3245/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como n. 280/2023; sulla sentenza del Tribunale di Monza n. 159/2024 e sulla sentenza del Tribunale di Monza rg. 2/2025, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del difensore per complessivi € 3.341,93;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di sentenze del giudice ordinario recanti condanna al pagamento di spese legali per complessivi € 3.341,93
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione di tre sentenze del giudice ordinario che avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di spese processuali, con distrazione in favore del difensore, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, dovuto all'assenza di una valida notificazione dei titoli esecutivi all'amministrazione debitrice. Le notifiche erano state effettuate presso l'indirizzo della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, presso gli indirizzi dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Monza-Brianza, presso un indirizzo relativo al personale scolastico e presso la sede dell'Avvocatura dello Stato. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, l'idoneità di tali notificazioni a far decorrere il termine dilatorio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile al giudizio di ottemperanza avente a oggetto obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, poiché l'ottemperanza costituisce, in tale situazione, uno strumento alternativo all'esecuzione forzata. Il termine decorre soltanto dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell'amministrazione debitrice, mediante l'indirizzo digitale individuato secondo i pubblici registri normativamente previsti. Per il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'indirizzo corretto era quello dell'Ufficio di Gabinetto risultante dal Registro delle PP.AA., ossia uffgabinetto@postacert.istruzione.it. Gli indirizzi della Direzione Generale, degli uffici scolastici regionali o provinciali e dell'ufficio relativo al personale scolastico non erano idonei, perché riferiti a strutture diverse dall'amministrazione centrale debitrice. Neppure la notifica presso l'Avvocatura dello Stato era sufficiente, essendo prevista per finalità processuali e non per gli effetti sostanziali dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il comunicato ministeriale sugli indirizzi per le notifiche è stato qualificato come mero atto organizzativo privo di efficacia normativa e, pertanto, inidoneo a sostituire l'indirizzo primario risultante dal Registro delle PP.AA. Poiché le notifiche non erano valide, il termine di 120 giorni non aveva iniziato a decorrere e l'azione di ottemperanza era prematura. Le spese sono state compensate in ragione della difesa di mero stile dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre, su richiesta, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la relativa richiesta è stata proposta ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato; decorre dalla valida notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell'amministrazione debitrice.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012
fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni [...] è validamente effettuata [...] al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione occorre utilizzare l'indirizzo risultante dal Registro delle PP.AA.; l'indirizzo del Registro IPA è utilizzabile soltanto quando quello dell'amministrazione non sia presente nel Registro delle PP.AA.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994
la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
La disposizione rinvia alla disciplina dell'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012 e non equipara autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni.
art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012
Individua il Registro delle PP.AA. quale registro contenente gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni ai fini delle notificazioni.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, poiché tale giudizio costituisce uno strumento alternativo all'esecuzione forzata.
- Il termine di 120 giorni decorre soltanto dalla valida notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell'amministrazione debitrice, secondo l'indirizzo digitale individuato dai pubblici registri applicabili.
- Quando l'amministrazione pubblica ha indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., la notificazione degli atti giudiziari deve essere effettuata a tale indirizzo; la notificazione a un indirizzo presente nel Registro IPA è valida soltanto se l'amministrazione non risulta iscritta, per quell'indirizzo, nel Registro delle PP.AA.
- La notificazione del titolo esecutivo a un ufficio interno diverso dalla struttura che rappresenta l'amministrazione debitrice, a uffici periferici privi della qualità di debitore o presso l'Avvocatura dello Stato non fa decorrere il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Un atto organizzativo dell'amministrazione che indichi determinati indirizzi PEC per finalità operative non può sostituire l'indirizzo digitale primario risultante dal Registro delle PP.AA. né modificare le regole legali sulla notificazione degli atti giudiziari.
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