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Sentenza

Sentenza n. 3546/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO Sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3799/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 10.10.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g.1385/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 14.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 22.12.2025

Giustizia amministrativa202601008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, per complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione a una sentenza civile passata in giudicato, notificata all'amministrazione il 14 ottobre 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a fruire del beneficio economico annuale di 500 euro previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, per un totale di 2.000 euro. La ricorrente ha evidenziato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto l'ordine di pagamento, oltre agli accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di astreintes.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale civile era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'amministrazione e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva provato l'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha precisato che, qualora fosse decorso il termine previsto dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione avrebbe dovuto erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, non potendo beneficiare della propria inerzia. È stato nominato sin d'ora un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, con il compito di predisporre, se necessario, lo stanziamento e di compiere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il TAR ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa potessero impedire l'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza civile passata in giudicato.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; l'inerzia dell'amministrazione non può costituire causa per sottrarsi all'adempimento del giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato alla formazione e all'aggiornamento del personale docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché il titolo sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un giudicato civile non adempiuto, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro un termine prefissato e può nominare sin dall'origine un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il giudicato riconosce una prestazione pecuniaria o un beneficio fungibile e il termine per la sua fruizione è ormai decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore monetario, con interessi legali fino al soddisfo.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato pecuniario; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La nomina del commissario ad acta non comporta automaticamente l'applicazione di una penalità di mora: l'astreinte può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la sua applicazione non sia ritenuta equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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